Consigli di classe: oltre 40 ore è straordinario

Avete svolto consigli di classe per un totale che supera le 40 ore? Bene, armatevi di calcolatrice e cominciate a conteggiare. Se le vostre riunioni hanno superato questo limite stabilito dall’articolo 29 del contratto di lavoro, avete diritto allo straordinario. Vi spettano 17,50 euro lordi per ogni ora di lavoro aggiuntiva. Sul diritto alla retribuzione supplementare, quando si sforano le 40 ore dei consigli di classe, è utile citare una sentenza della sezione lavoro del lavoro del Tribunale di Torino, (n. 164/2016). Sentenza con la quale il giudice monocratico ha condannato l’amministrazione a pagare ai tre docenti ricorrenti, rispettivamente, 1.063,12, 315,00 e 705,77 euro, oltre gli interessi e le spese legali.
Il caso riguardava, infatti, tre insegnanti che erano stati costretti a partecipare a un numero esorbitante di riunioni dei consigli di classe, eccedenti il tetto massimo di 40 ore annue. Mentre, sulla questione dell’illegittima imposizione di obblighi di lavoro ai docenti durante gli esami si può citare una sentenza Tribunale di Trento del 23.01.2004, nella quale si legge: «In difetto di una delibera da parte del collegio dei docenti di programmazione di determinate attività in concomitanza con lo svolgimento degli esami (…), gli insegnanti non nominati nelle commissioni d’esame non sono tenuti ad essere presenti a scuola…».
«Né è ipotizzabile», ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 8 maggio 1987, «l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal Dpr n. 417/1974 (il Dpr 4717/74 è il provvedimento che regolava il rapporto di lavoro del Personale docente della scuola statale in epoca precedente la contrattualizzazione del rapporto di lavoro di cui al Dlgs 29/93 come riformato e vigente nell’attuale Dlgs 165/2001 ed è stato interamente recepito dalla contrattazione collettiva nei contratti che si sono succeduti nel tempo e nel contratto vigente n.d.r.)». Il resto dell’articolo di Marco Nobiliore su ItaliaOggi è consultabile cliccando qui.