Foto minori offline e nel web, la paura sta prendendo il sopravvento, a danno della razionalità, basata sui documenti e le sentenze. Non è l’approccio migliore per gestire la complessità!
Foto minori offline e nel web, tanta paura
La recente vicenda da me commentata e riguardante il divieto del Dirigente Scolastico di scattare la foto dei bambini in modalità “normale” (con i volti rivolti alla macchina fotografica), lascia sconcertati. Lo stesso sentimento sta condizionando la pubblicazione di foto e video nel web. In pratica, si sta diffondendo la pratica di oscurare i visi dei minori con “farfalline”, “palline”, di riprenderli di spalle o dietro… Entrambe le soluzioni certificano lo spirito del momento, caratterizzato dalla paura, dall’incertezza. Approccio rinforzato da alcuni formatori che non sempre si dimostrano all’altezza di offrire soluzioni mature, supportate anche dagli ultimi pronunciamenti.
La paura è la risposta sbagliata alla complessità. La nega, la riduce offrendo soluzioni che quasi sempre si dimostrano delle scorciatoie.
La conoscenza porta a “salire”, adottando comportamenti razionali
Una parte di responsabilità della situazione è attribuibile al Miur. Manca una sua direttiva. L’alternativa, però, esiste e passa attraverso la lettura, la rilettura, la riflessione dei documenti che contano. L’approccio porta a soluzioni mature e adeguate alla funzione dirigenziale (assunzione di responsabilità).
Per essere concreti è necessario conoscere i pronunciamenti del Garante della privacy, il nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati (GDPR) e qualche sentenza. I primi fanno riferimento al documento “La scuola a prova di privacy” (ottobre 2016) e una prima guida ( febbraio 2018) al (GDPR). La sentenza, invece, di riferimento riguarda l’obbligo per entrambi i genitori di esprimere il loro consenso alla pubblicazione del materiale fotografico nel web (Sentenza, Mantova 2017)
In sintesi, cosa dicono i documenti
I documenti che “contano” confermano la natura familiare della foto cartacea di classe. Occorre, invece, una certa prudenza nella pubblicazione dei dati personali del minore, veicolati dalle foto e dai video. Queste richiedono sempre un consenso, espresso da chi ricopre la responsabilità genitoriale e formalizzato dalla liberatoria. Questa deve essere articolata, “robusta”, inattaccabile. In altri termini, deve risultare semplice, comprensibile e chiara. Per quanto riguarda la chiarezza, devono essere esplicitati i fini che devono essere legittimi e proporzionati a quest’ultimo, gli ambienti dove si intende pubblicare le foto (sito, social, piattaforma di condivisione…), il grado di privacy applicato o personalizzato e la scadenza temporale per il loro trattamento.
La tipologia dei video e foto
A questo occorre aggiungere la tipologia dei video o delle foto, definiti necessariamente da secondi piani dove il singolo “si perde” nel piccolo o grande gruppo. A mio parere le riprese in primo piano degli allievi non rispondono al criterio legittimo di documentare un’attività didattica. Quindi risultano di conseguenza “sproporzionate” rispetto al fine.