Verso lo sblocco della questione dei diplomati magistrali

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Le prime indiscrezioni sulla soluzione post plenaria per i diplomati magistrali respinti dalle Gae sembrano cancellare completamente tutti i peggiori incubi in cui 50.000 maestri e maestre sono piombati da quella sera del 20 dicembre 2017. A rivelare il progetto del nuovo esecutivo, in lavorazione presso la VII Commissione del Senato, è un articolo di Italia Oggi. La soluzione allo studio eviterà che al compimento del 36esimo mese di servizio i docenti si ritrovino nell’impossibilità di lavorare. A questo fine verrebbe inserita una clausola di salvaguardia al comma 3 del documento allo studio.
La soluzione
Il ddl sarebbe il sistema prescelto dal nuovo governo per sbloccare la situazione dei diplomati magistrali. Dalla lettura dell’articolo si trae la conclusione che verrà realizzato il binomio concorso per soli titoli-nuova graduatoria. Tutti coloro che posseggono almeno 36 mesi di servizio verrebbero inseriti in quella che Italia Oggi definisce “una sorta di riedizione delle graduatorie ad esaurimento alle quali avrebbero accesso tutti i precari triennalisti a prescindere, però, dal fatto di essere muniti dell’abilitazione all’insegnamento”.
N.d.r.
Posto che siamo ancora nella fase di studio, ci piace sottolineare in questa sede che, quando si parla di docenti precari non abilitati, ci si riferisce a quelli della secondaria. Nel contesto dell’articolo in questione appaiono infatti accomunati ai diplomati magistrali e ai laureati in Scienze della Formazione Primaria che, come ben sappiamo, sono abilitati. Così come sottinteso rimane il fatto che i docenti privi di 36 mesi non saranno esclusi da questo progetto di stabilizzazione. Rientreranno in gioco non appena avranno terminato il 36esimo mese di servizio perché non sono previsti paletti di sorta.
Priorità nelle supplenze da nuova graduatoria
La precedenza per l’attribuzione alle supplenze garantita in prima fascia continuerebbe ad esistere anche nella nuova versione. Essa verrebbe mantenuta attraverso la modifica del numero della scelta delle scuole. Dunque senza nessuna limitazione e con valenza per l’intera provincia. Non appaiono notizie in merito alla salvezza dei ruoli ottenuti con la riserva. L’articolo infatti non fa menzione del fatto che possano essere fatti salvi gli effetti giuridici per i quali gli interessati non dovrebbero ripeterlo.

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