FONTE INPS
Entro 68 giorni, che decorrono:
dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Il termine è sospeso per tutta la durata della maternità qualora si verifichi entro i 68 giorni dal licenziamento e riprende a decorrere per la parte residua al termine del periodo di maternità. Il termine è sospeso per tutta la durata di una malattia comune indennizzabile o di un infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL qualora si verifichi entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
dalla fine del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro poi cessato;
dalla fine del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro poi cessato;
dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
dalla fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Familiare se richiesti e spettanti.