Risarcimento supplenze oltre 36 mesi solo se fatte su OD

La giustizia è tornata a pronunciarsi sulla questione del risarcimento per le supplenze effettuate oltre il limite dei 36 mesi. I giudici di Piazza Cavour sono stati chiamati a giudicare la legittimità di una sentenza della Corte d’Appello. In quella sede i docenti hanno ottenuto il risarcimento per aver svolto supplenze fino al termine delle lezioni; dunque fino al 30 giugno. Ma la Cassazione la pensava diversamente e lo scorso 26 giugno, con pronuncia numero (16878/2018), la cassava e la reinviava alla Corte d’Appello.

Solo fino al 31 agosto

La corresponsione delle 15 mensilità derivante dall’abuso della reiterazione dei contratti a termine non può essere disposta per i contratti fino al 30 giugno. Tali incarichi, per loro natura, se cumulati oltre i 36 mesi di durata, non sono utili ai fini del risarcimento del danno perché stipulati sulla base di esigenze temporanee dell’amministrazione. Gli incarichi utili ai fini del risarcimento, invece, sono quelli che vengono conferiti su cattedre vacanti e disponibili con supplenze annuali fino al 31 agosto. Dunque, per esigenze non temporanee, ma strutturali, alle quali l’amministrazione sarebbe tenuta a fare fronte con immissioni in ruolo.

Scatti stipendiali

Nella circostanza l’oggetto la Cassazione ha riaffermato il principio in base al quale i docenti precari hanno diritto anche alla corresponsione degli incrementi retributivi collegati all’anzianità di servizio. Questo è un orientamento ancora non recepito pienamente dal legislatore. Con tutta probabilità questa è legato al fatto che con l’immissione in ruolo dei docenti comporta l’insorgenza del diritto al riconoscimento dei servizi preruolo ai fini della progressione economica di carriera (cosiddetta ricostruzione di carriera).