GDPR, i principi nella pubblicazione delle foto nel web

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Il GDPR ( Nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati) è entrato in vigore dal 25 maggio 2018. Il documento è articolato in 88 pagine. Molto tecnico, e quindi di lettura non semplice. Quali sono i concetti-chiave? Come implementarli per la pubblicazione delle foto o video dei minori nel web?

Il GDPR in “pillole”

Il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali è entrato in vigore dal 25 maggio 2018. La lettura non è semplice!
Propongo una sintesi che non può sostituire la lettura personale,  prima veloce superficiale  e poi più lenta e riflessiva.
In particolare mi soffermerò sui concetti chiave presenti nel documento, quasi tutti conosciuti dagli “addetti ai lavori” e collegati alla liberatoria.
Diamo per scontato la possibilità di pubblicare foto o video nel web con una buona dose di prudenza, confermata dai documenti che “contano” ( GDPR, Garante Privacy e sentenze ) e da qualche articolo apparso nel Web.
Detto questo la procedura di richiesta trattamento e protezione del dato personale (foto o video ) deve rispettare questi principi:
Legittimità, proporzionalità chiarezza e semplicità , trasparenza, consenso a tempo,  accountability.

La “calata” dei principi nella richiesta di pubblicazione delle foto o video di minori 

Questi i concetti-chiave presenti nel GDPR. Ma nella pratica  come tradurli?
Tutto ruota intorno alla liberatoria che deve essere scritta in un linguaggio semplice. Deve risultare, innanzitutto, chiara  la finalità legittima e coerente con l’istituzione scolastica ( documentare il Ptof attraverso le sue articolazioni). La pubblicazione delle foto, inoltre, deve rispettare il criterio della proporzionalità rispetto allo scopo. “I primi piani” sicuramente sono elementi “incoerenti” rispetto  all’intento di documentare un’attività. Nella dichiarazione, inoltre, deve essere esplicitato l’arco temporale ( anno scolastico, intero ciclo di studi…) per cui si richiede il consenso al trattamento del dato personale. E nello stesso tempo sia dichiarata  la possibilità di “ritornare sulla propria decisione” da parte del genitore o del minore ultrasedicenne (consenso a tempo). Nella liberatoria, infine, devono essere dichiarate le protezioni (Accountability), applicate alla pubblicazione (area riservata, pagina social non pubblica).

 
 

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