I docenti precari non possono partecipare ai concorsi per dirigenti scolastici

Sull’esclusione dalla partecipazione ai concorsi, lo scorso 26 giugno c’è stato un altro pronunciamento della giustizia amministrativa. La sentenza del Tar Lazio, pubblicata il 9 luglio 2018, riguardava il diritto alla partecipazione al concorso per dirigenti scolastici dei precari. Complici le ben note vicende legate alla questione dei diplomati magistrali, con l’emanazione del decreto dignità e il conseguente rinvio delle decisioni di 120 giorni, unitamente ai ritardi che stanno affliggendo le procedure di svolgimento della fase transitoria dei docenti abilitati, la sentenza in questione è passata sotto silenzio. Eppure essa assume una rilevanza importante perché, forse per la prima volta, ribalta un orientamento che si riteneva ormai consolidato.

I fatti

Lo svolgimento dei fatti è stato esposto molto chiaramente dall’Avv. Pietro Siviglia sul portale Diritto Scolastico. Il caso riguardava un docente abilitato con ben 13 anni di servizio che aveva fatto ricorso contro l’esclusione prevista all’art. 6, comma 1 del bando di concorso per l’accesso al corso di formazione dirigenziale. Egli era stato ammesso in via cautelare al concorso con la seguente motivazione: “ad un sommario esame della presente fase, i profili di censura non appaiono manifestamente infondati sulla base dell’interpretazione dell’art. 1 comma 618 della legge 296/2006 conforme agli approdi a cui è pervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza pubblicata in data 8/9/2011 confermata anche con successiva decisone della stessa Corte di Giustizia (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2012, situazione alla quale può equipararsi quella del docente che maturi il requisito di anzianità durante il periodo di servizio pre-ruolo (TAR Lazio, terza bis, n.3288/2017)”.

Le motivazioni del rigetto

La sentenza del Tar che ha ribaltato il giudizio espresso nella fase cautelare era stata rinforzata con una decisione del Consiglio di Stato che non confermava l’eccezione sollevata nel ricorso principale. Riservare la partecipazione al concorso ai dipendenti con una data anzianità di servizio, purché confermati in ruolo, appare non manifestamente irragionevole in particolare sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza. Ciò in quanto al dipendente confermato in ruolo si riconosce secondo logica una professionalità superiore, perché specificamente accertata, rispetto a quello che abbia semplicemente prestato un servizio, anche se per lungo periodo. Sui concorsi e sulla partecipazione ancora una pronuncia di segno opposto.