MAD 2018, istruzioni per l'uso: modello, esclusi, come e dove inviarla

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In vista dell’anno scolastico 2018/19 riproponiamo il nostro articolo sulla MAD.

La messa a disposizione, o MAD, è un’istanza con cui si dichiara la propria disponibilità per svolgere supplenze. Le scuole le prendono in considerazione quando non si trovano aspiranti disponibili nelle graduatorie interne della scuola di I fascia, II fascia e III fascia. Non esistono precedenze prestabilite, per cui è la scuola che decide quali prendere in considerazione e a quali priorità dare la precedenza.

MAD 2018: il modello

La MAD 2018 può essere compilata da chiunque su una piattaforma online che facilita le operazioni, oppure il docente può decidere di preparare un modello personalizzato. Un esempio di modello potete scaricarlo da qui. È importante che il modello contenga le seguenti informazioni:

  • i dati personali

  • i recapiti;

  • il titolo di studio, compresi gli eventuali esami aggiuntivi richiesti dal dpr 19/2016 e successive modifiche del dm 259/2017 per avere titolo di accesso completo alla propria classe di concorso;

  • le classi di concorso in cui ci si rende disponibili per eventuali supplenze, compreso sostegno.

La domanda va intestata al Dirigente Scolastico dell’Istituto a cui si sta inviando la domanda.
Come oggetto inserire “Domanda di messa a disposizione per supplenze di docente”. Il documento va datato e firmato.

NB: Come fare la firma: Se utilizzate Microsoft Word o LibreOffice, scannerizzate la firma e inseritela nel documento come immagine. Se utilizzate un PDF, pponete la firma tramite la funzione “compila e firma”, cliccando su “strumenti”.

Le MAD possono essere inviate:

  • tramite PEC;

  • tramite e-mail personale;

  • per raccomandata;

  • consegna a mano.

Chi non può inviare MAD

La nota 37381 del 29 agosto 2017 (Istruzioni e indicazioni operative supplenze personale docente educativo ed ATA a.s. 2017/2018) sotto la voce “sostegno” dice: “Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.” Il divieto riguarda il sostegno e chi è iscritto nell’elenco dei docenti specializzati per sostegno (quindi in seconda fascia).

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