graduatorie
Classi di concorso in esubero

Il Consiglio di Stato ha negato il valore abilitante dei diplomati ITP, per cui il Miur ha dovuto chiarire come procedere. Il loro inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto, aveva creato attriti con i laureati inclusi in III fascia. La sentenza N. 04503/2018 del Consiglio di Stato ha deciso per un no alla collocazione degli insegnanti ITP nella II fascia delle graduatorie di istituto, che sono riservate ai docenti abilitati. Il Miur ha quindi intenzione di escludere tali docenti sia dalle Graduatorie ad esaurimento, che dalla II fascia.

ITP in Gae o II fascia GI

Le GaE sono in via di pubblicazione, mentre la seconda fascia delle GI sarà pubblicata a settembre. Gli ITP inseriti tramite ricorso, che fine faranno? Una nota del Miur inviata ai Dirigenti Scolastici, di Prato e Pistoia, chiarisce che potrà permanere con riserva solo chi ha già ricevuto un provvedimento giurisdizionale favorevole. Chi ha avviato un contenzioso senza aver ottenuto un provvedimento di qualsiasi tipo, non non sarà incluso, o se precedentemente incluso, sarà escluso dalle Graduatorie. E’ stata comunque confermata, la possibilità per gli ITP di partecipare ai concorsi. Il Consiglio di Stato ha scritto: “L’accertamento della oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari può giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l’abilitazione in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale.” Il decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 prevede che potranno partecipare solo gli ITP in possesso del diploma fino all’a.s. 2024/25.