Una lettera pubblicata sul numero odierno del quotidiano ‘Italia Oggi’, ha dato l’opportunità di rispondere ad un importante quesito sulla normativa riguardante l’esclusività dell’assistenza ai fini della precedenza per la legge 104/92. La risposta al quesito è stata data dall’esperto di ‘Italia Oggi’, Antimo Di Geronimo. Una lettrice chiede, per l’appunto, come venga interpretata la normativa sull’esclusività dell’assistenza ai fini della precedenza prevista dall’articolo 33 della legge 104/92.
Legge 104/92 ed esclusività dell’assistenza ai fini della precedenza: la spiegazione di ‘Italia Oggi’
Antimo Di Geronimo ha citato l’ordinanza collegiale emessa dalla sezione lavoro del Tribunale di Bologna (5 dicembre 2012 RC n. 3424/ 2012) all’interno della quale si legge che ‘per avere diritto alla precedenza, il docente, figlio della persona disabile, debba essere individuato come referente unico che presti assistenza al genitore, documentando con autocertificazione che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, con la precisazione che l’autodichiarazione di esclusività non è necessaria solo nel caso in cui il richiedente la precedenza sia l’unico parente o affine in situazione di convivenza’. ‘Italia Oggi’ ha aggiunto che ‘i motivi di famiglia… non possono essere considerati sufficienti per riconoscere la precedenza, perché la norma collettiva prevede la specificazione di ragioni che debbono essere non solo determinate ma anche oggettive e, quindi, agevolmente verificabili onde evitare fin troppo facili elusioni della normativa’. Pertanto, il requisito del referente unico diventa vincolante ai fini della precedenza e, di conseguenza, i motivi di famiglia non sono sufficienti ai fini del riconoscimento della precedenza.