Il disegno di legge del senatore Pittoni continuerà il suo iter in Parlamento dopo Ferragosto. È lo stesso presidente della VII Commissione Cultura del Senato a dichiarare: “Il primo provvedimento che calendarizzeremo alla ripresa sarà il ribaltamento dell’interpretazione che è stata data alla normativa europea per la stabilizzazione delle persone che hanno maturato un certo numero di anni nella scuola con contratti a tempo determinato: l’interpretazione sarà in linea con l’Ue. Il comma 181 della Buona scuola infatti colpisce chi ha lavorato per tre anni con contratti a tempo determinato“.
DDL
Concentriamo l’attenzione sull’articolo 1 del disegno di legge Pittoni riportando l’infografica seguente. Per chi volesse consultare l’intero documento basterà scorrere la lettura del presente articolo e scaricare l’allegato che si trova in fondo. Il disegno di legge di cui si parla segue l’abrogazione del comma 131 della legge 107 sul divieto di supplenze oltre il limite dei 36 mesi approvata pochi giorni fa con il decreto dignità. In esso viene affrontato il problema ad ampio raggio. Durante la discussione alla specifica commissione che si occuperà di prenderlo in carico potranno ancora intervenire delle modifiche.
Il criterio fondante
La questione è seguita con estremo interesse dei tantissimi docenti non abilitati della terza fascia che hanno interpretato il disegno come una sorta di ‘ruolo senza abilitazione’. Ciò non è del tutto esatto in quanto il DDL si occupa della salvaguardia dei docenti in possesso di un servizio superiore 36 mesi e ne disciplina le modalità per poter scorrere in ruolo. Le disposizioni varranno anche per il personale ATA. Dunque, non è una sanatoria senza concorso, come qualche distratto lettore ha detto.
Modalità
Verrà data la precedenza per il ruolo nelle graduatorie in cui i docenti risultino inseriti. In mancanza del posto per scorrere in ruolo si avrà comunque diritto alla precedenza per le supplenze sull’organico di fatto (fino al 30 giugno). Gli interessati avranno inoltre precedenza nel conferimento delle supplenze temporanee nella provincia di appartenenza senza limitazione di scuole (i famosi 30 istituti del modello B). L’immissione in ruolo per la propria provincia, o in quelle di altre regioni, è legata all’esaurimento delle Gae nella relativa cdc (laddove non ne sia previsto l’aggiornamento per l’anno successivo).