Le cifre contenute nella carta docente 2017/18 dovranno essere spese entro il 31 agosto 2018. Tuttavia, superata tale data, il totale della somma o parte della stessa che non sarà stata spesa sarà nuovamente cumulabile con le nuove somme (500 euro) erogate per il prossimo anno scolastico.
Carta docente: che cos’è e cosa prevede la normativa
La carta elettronica o carta docente è stata istituita, come risaputo, nel 2015 attraverso l’entrata in vigore della Legge 107/2015. In particolare, l’art. 1, comma 121 della medesima norma, stabilisce i tempi di erogazione, le modalità e l’uso per la quale è stata istituzionalizzata la corresponsione annuale di tale somma in denaro. La stessa dovrà essere utilizzata dal beneficiario per il suo aggiornamento e per la sua formazione continua. I destinatari, infatti, sono esclusivamente docenti in ruolo presso le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado.
L’importo erogato ad ogni docente e contenuto nella Carta elettronica è pari a euro 500 annui (anno scolastico). Tale somma può essere utilizzata per l’acquisto di alcuni beni e servizi, in particolare:
- Acquisto di libri o di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;
- per l’acquisto di hardware e software;
- per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- per l’iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
- per assistere alle rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
- per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
- per le iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
Si fa presente, inoltre, che la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile per il beneficiario.
Nessuna preoccupazione per la scadenza del 31/8: le cifre non spese verranno cumulate con quelle erogate per il prossimo anno scolastico
Inizialmente l’art.1, comma 121, della legge 107/2015 non precisava con certezza quali conseguenze potessero innescarsi qualora le somme della card non fossero state spese per itero o in forma parziale dal beneficiario. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2016 ha chiarito questo dilemma, stabilendo con certezza la cumulabilità delle cifre non utilizzate dai docenti durante l’anno precedente con la somma erogata nel nuovo anno scolastico.
Detto ciò, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del succitato DPCM, viene specificato quanto segue: “Le somme non spese entro la conclusione dell’anno scolastico di riferimento (31 agosto 2018) sono rese disponibili nella Carta docente dell’anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate“.
Bisogna ricordare, infine, che i ‘buoni generati’ ma non spesi non determinano in nessun caso la variazione dell’importo disponibile da parte dello stesso dopo la data del 31 agosto 2018.