L’avvocato Ciro Santonicola, con una comunicazione effettuata tramite il canale Youtube di Scuolalex, risponde ai tanti messaggi ricevuti dai docenti il giorno dopo il rilascio delle cautelari del CDS in favore dei precari non abilitati. Nel video che alleghiamo di seguito, intitolato ‘Comunicazione trasparente, dal legale al cliente‘, l’avvocato Santonicola spiega “in punto di diritto”, sulla base di quanto il codice del processo amministrativo prevede, l’azione legale rivolta ai docenti Isef, Afam, Abilitati Estero, ITP e dottori di ricerca che ha prodotto l’ammissione con riserva al colloquio orale da parte dei giudici di Palazzo Spada con la fissazione della successiva camera di consiglio prevista per il 20 settembre.
Il video
Nella sostanza viene spiegato che il Consiglio di Stato, relativamente al servizio cosiddetto di 180 X 3, diversamente dalla questione dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ha ritenuto di dover concedere il decreto monocratico ai docenti non abilitati ai fini della partecipazione al concorso non selettivo con l’ammissione diretta al colloquio orale. Questa decisione non è stata ben accolta dai cosiddetti controinteressati (i docenti abilitati) che hanno già manifestato l’intenzione di costituirsi ‘ad opponendum’ in virtù dei percorsi formativi e altamente selettivi (oltre che molto costosi) TFA e PAS.
Il postulato
Il motivo per il quale sono stati avviati questi ricorsi per i docenti non abilitati della terza fascia ha radici lontane nel tempo. Lo Stato italiano era stato condannato dalla Commissione Europea, in ispecie dal Comitato Sociale europeo, per la violazione dei diritti umani di tutto il sistema di formazione italiano degli insegnanti. In base a questo fu aperta una procedura per infrazione alla direttiva comunitaria 36/2005. Il ricorso tende a mostrare la valenza dell’esperienza acquisita sul campo. Il concetto sul quale occorre concentrarsi è quello di qualifica professionale riconosciuto dalla direttiva comunitaria sopra richiamata. Quei corsi abitanti (TFA/PAS) furono dichiarati illegittimi per via dei costi, obblighi di frequenza, mancato riconoscimento del servizio ed eccessivo numero di crediti da acquisire, con in più l’istituzione del numero chiuso anche per chi insegnava da anni.
Le conseguenze di un accoglimento
Nel caso in cui questo ricorso fosse confermato nel merito, l’intero sistema di reclutamento ideato dal PD andrebbe profondamente rivisto e trasformato. Accostare i docenti della terza fascia agli abilitati della seconda appare profondamente discriminatorio nei confronti di questi ultimi. Di converso, ammettere i primi direttamente al colloquio, andrebbe a minare profondamente l’intero impianto del FIT. Nasce anche da queste considerazioni la richiesta di istituire dei corsi abilitanti, tanto su materia quanto sul sostegno, per i docenti della terza fascia.