Una nuova sentenza apre le porte alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali anche ai nipoti. Il caso in questione, come riportato dal quotidiano economico ‘Italia Oggi‘, riguardava una docente che doveva prendersi cura, in via esclusiva, di una zia disabile con la quale conviveva. La docente aveva presentato domanda di mobilità interprovinciale, chiedendo che le fosse riconosciuta la precedenza. L’amministrazione, però, aveva rifiutato la richiesta in quanto nel contratto di mobilità interprovinciale, la platea degli aventi diritto di precedenza era stata ristretta solo al coniuge, al genitore, o, in presenza di determinate condizioni, al fratello del disabile assistito.
Mobilità interprovinciale, la nuova sentenza estende la platea dei trasferimenti
La legge 104/92, però, prevede che la precedenza debba essere concessa anche ai parenti e agli affini del disabile assistito fino al secondo grado: essendo la nipote, la docente era tutelata dalla legge.
Per tale motivo, il giudice del lavoro di Patti (Messina), attraverso la sentenza N. 94172018, ha stabilito l’illegittimità delle norme contrattuali sulla mobilità interprovinciale che precludono l’accesso alla precedenza secondo quanto indicato espressamente dalla legge 104/92, riguardanti i familiari che assistano in qualità di referente unico un disabile grave, ad eccezione del coniuge, del fratello e del genitore. Tale illegittimità deriva dal fatto che tali normative contrastano con quanto indicato dalla stessa legge 104/92.
Il giudice del lavoro, pertanto, ha accolto il ricorso della docente, disapplicando le norme contrattuali sulla mobilità interprovinciale, e ordinando all’amministrazione centrale di riconoscere all’insegnante la precedenza, oltre all’accoglimento della domanda di trasferimento, assegnandole, dunque, la sede spettante alla docente.