Il docente di ruolo è più professionale del precario? Cosa dice il TAR
Il docente di ruolo è più professionale del precario? Cosa dice il TAR

Un docente di ruolo nella scuola, ha più professionalità di un precario? E’ la domanda sorta dopo la sentenza del TAR Lazio n. 7643-2018 del 9 luglio 2018, in cui si è pronunciato sulla questione riguardante il bando di concorso per DS. Alcuni lo avevano impugnato, opponendosi all’articolo 6 che prevedeva la partecipazione del solo “ personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

Il TAR Lazio e la sua ‘sentenza’ sui docenti

Il TAR Lazio ha respinto le eccezioni sollevate dai docenti ricorrenti (che non avevano superato l’anno di prova, da poco immessi in ruolo o precari di lungo servizio) con le seguenti motivazioni:

“L’orientamento in questione, tuttavia, non ha ricevuto l’avallo del Consiglio di Stato (Cons. Stato 2343/2018; Cons. Stato 2859/2018) il quale ha, diversamente e con orientamento che il collegio ritiene di condividere, osservato che la scelta, dovuta direttamente al legislatore – perché espressa dall’art. 1 comma 217 della l. 208/2015 – di riservare la partecipazione al concorso ai dipendenti con una data anzianità di servizio, purché confermati in ruolo, appare non manifestamente irragionevole in particolare sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianzaCom’ è noto infatti la “conferma in ruolo” del personale docente ovvero educativo non si risolve in un mero adempimento burocratico, ma presuppone, al termine del cd anno di prova, una valutazione positiva di tutto il percorso svolto dall’interessato, relativamente agli aspetti culturali, disciplinari, progettuali, didattici e relazionali delle diverse attività svolte ed esperienze maturate ai sensi degli artt. 4 e 16 del D.M. 27 ottobre 2015 n.850. Pertanto, al dipendente confermato in ruolo si riconosce secondo logica una professionalità superiore, perché specificamente accertata, rispetto a quello che abbia semplicemente prestato un servizio, anche se per lungo periodo. Analoghe considerazioni portano ad escludere il contrasto con la normativa europea a protezione dei lavoratori a termine, dato che il servizio precario, che corrisponde appunto a contratti di tal tipo, è valutato al pari del servizio prestato a tempo indeterminato per conseguire il requisito dell’anzianità quinquennale richiesta, e quindi non viene discriminato. Ciò posto, la scelta di richiedere anche l’ulteriore requisito della conferma in ruolo appare costituire “ragione obiettiva” per un diverso trattamento, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, per tutte sez. V 9 novembre 2014 C 98/15.

Sicuramente la sentenza può rappresentare una fonte di dibattito (speriamo costruttivo) fra le varie categorie, che potrebbero essere o non essere d’accordo sulle motivazioni del Tar.

Fonte (Avv. Barone, Orizzonte Scuola)