I docenti della seconda fascia stanno vivendo i giorni di questa fine estate con uno stato di preoccupazione crescente per le troppe criticità dimostrate dal transitorio riservao agli abilitati. Correggere alcuni punti si può e si deve, oltre alla necessità di intervenire con decisione per snellire le procedure che stanno rallentando lo svolgimento dei colloqui orali in tutte le regioni. Se molti commissari abbandonano sarà forse il caso e il momento che il MIUR intervenga per non buttare all’aria un intero anno scolastico. I docenti della seconda fascia hanno predisposto ed elaborato diverse proposte di modifica. Su tutte primeggia quella urgente assolutamente inderogabile che prevede la possibilità di rinuncia lo svolgimento dell’anno di prova senza depennamento dalle GRME.
Posticipare la cancellazione alla fine del percorso FIT
Al fine di:
Favorire l’assunzione dei docenti precari in un ambito non eccessivamente lontano dal loro domicilio e tale da non implicare l’obbligo di trasferimento con relativo allontanamento dai propri affetti e dalle proprie famiglie, si chiede di ammettere la possibilità che il docente possa non accettare la convocazione per svolgere il terzo anno di fit senza che per questo motivo venga espunto da tutte le graduatorie, così come disciplinato dal comma 5 dell’articolo 17. A tal fine si richiede di cassare il seguente periodo: “L’ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto” …(omissis).
Rinuncia senza depennamento
Con il presente testo sintetico si propone la parziale riforma del Decreto legislativo 59/2017 in tema di espletamento della procedura concorsuale finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione. Avuto riguardo alla esigenza costituzionalmente garantita di tutelare la posizione giuridica dei docenti valutati positivamente e inseriti ope legis nella graduatoria regionale (GMRE) dalla quale verranno convocati i docenti per espletare il terzo anno del FIT. Riteniamo che la nota ministeriale numero 22832 del 10 maggio 2018 – norma avente rilevanza inferiore nella gerarchia delle fonti normative – ponendosi in contrasto con quanto esplicitato dal decreto legislativo 59 nella parte in cui afferma che l’anno di prova mantiene le stesse caratteristiche di un anno di supplenza, non possa soddisfare la sopra menzionata esigenza tutelata dal sistema che disciplina in via ordinistica il settore del pubblico insegnamento. Ciò detto in relazione alla parte in cui è scritto Assegnazione al terzo anno FIT di personale non di ruolo (comma b).” la mancata accettazione della nomina, comporta, per quell’anno, la sola cancellazione dalla relativa GMRE (omissis)”. La rinuncia alla convocazione per l’espletamento dell’anno di prova, assimilato ad un normale anno di supplenza, deve pertanto poter determinare la conservazione del candidato nella graduatoria di merito regionale senza la possibilità, per quell’ anno accademico in cui riceve la proposta, di poterne accettare un’altra per la stessa classe di concorso. In tal modo egli manterrà il diritto alla convocazione per l’anno successivo, lasciando al candidato collocato in posizione immediatamente utile la possibilità di accettare la nomina oggetto della rinuncia di cui si parla. Per tali motivi chiediamo che il decreto legislativo 59/2017, relativamente all’articolo 8 comma 3, venga emendato con una norma che recepisca una puntuale esplicitazione della conseguenza relativa alla rinuncia della nomina per l’assegnazione al terzo anno di FIT avente valore di anno di prova nei termini specificati e dettagliati nel presente documento. Ai fini di quanto sopra riteniamo che tale disposizione possa ricalcare quanto già previsto dal regolamento delle supplenze dei docenti, emanato con DM del 13 giugno 2007, ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in casi analoghi, ove si precisa quanto segue: “La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione dalle GMRE comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle predette graduatorie per il medesimo insegnamento per l’anno in corso, senza il depennamento del candidato” in tal modo assicurandosi omogeneità di trattamento giuridico per casi simili.
Ripetitibilità dell’anno di prova
Riteniamo che la non ripetibilità dell’anno di prova si ponga in contrasto, oltre che con il testo unico del 1994, con il Comma 119 dell’art.1 della Legge 107 che testualmente recita:
“In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo e’ sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
Analogamente avviene con il Comma 4 art 13 d.lgs.vo.59/2017 quando viene scritto espressamente i docenti che non abbiano concluso positivamente, per qualunque ragione, il percorso FIT sono riammessi alla parte residua del percorso esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso. Ciò potenzialmente potrebbe aprire un filone di nuovi contenziosi con l’amministrazione con conseguente pregiudizio per le finanze pubbliche.
Pertanto, in ordine ai motivi gravi di impedimento a terminare il FIT e alla sua ripetizione in caso di esito negativo dell’anno di prova si richiede l’implementazione dell’art.17 con due punti che richiamino espressamente alle stesse disposizioni contenute negli artt. 8 (comma 5 c) e 13 (comma 4). Chiediamo inoltre che all’articolo 13 comma 1 venga cassato il seguente periodo: “il terzo anno del percorso Fit non è ripetibile…”, rimandando alle disposizioni contenute nell’articolo 439 del decreto legislativo 1604/94 del testo unico riguardo alla ripetizione dell’anno di prova. In particolare, per la mancata accettazione di una nomina, così come disposto dalla nota ministeriale 37381 del 29 agosto 2017 contenente le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A., si richiede che in caso di mancata accettazione del posto si venga semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia solamente per quell’anno, mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto, facendo salvo il diritto alla chiamata in base alla provincia di preferenza espressa dal candidato per l’anno successivo.