Transitorio: aggiornamenti sulle ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale

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Sul transitorio ci sono altri sviluppi. E’ caduta una tegola, titolavano ieri alcuni organi di stampa, lasciando capire che potesse saltare l’intero transitorio. Avevamo parlato ieri della questione della legittimità costituzionale in relazione ad un articolo apparso su Repubblica. Come spesso accade con le pronunce che provengono dal fronte giudiziario, il dibattito in rete tra i docenti si è infuocato.

Dottori di ricerca

In quest’altro nostro contributo proveremo a fare chiarezza sull’intera questione che vede coinvolti in prima battuta i docenti non abilitati. Il separato giudizio del Consiglio di Stato al quale i giudici di Palazzo Spada facevano riferimento, da noi anticipato con la screen allegata all’articolo, è relativo all’ordinanza 5233/2018 del 3 settembre 2018. La richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale si trova al punto 5.

ISEF

Diamo seguito agli aggiornamenti odierni che provengono dal Consiglio di Stato. A dimostrazione di come la questione di legittimità costituzionale vada richiesta singolarmente, nelle more dei ricorsi contro l’esclusione dei docenti non abilitati dal concorso facilitato disposto dal decreto legislativo 59/2017, distinguendo le diverse categorie in base alla principale doglianza lamentata (valenza abilitante del diploma/ mancanza di corsi abilitanti), analoga questione di rimessione alla Corte è stata disposta per i diplomati Isef. Il dispositivo in questione è contenuto nell’ordinanza n.4128/2018 del 3 settembre.

L’iter di rimessione alla Corte Costituzionale

In estrema sintesi può capitare che, nel corso di un giudizio (anche in fase cautelare), il legale insinui il dubbio in merito alla costituzionalità della legge o atto avente forza di legge (in questo caso l’atto ritenuto incostituzionale è il DECRETO LGS 59/17, ART. 17).
La Magistratura (Consiglio di Stato) allorché ritenga rilevante e non manifestamente infondata la questione SOLLEVATA, potrà rimetterla con ordinanza alla Corte Costituzionale. Solo i ricorsi intrapresi da taluni studi legali contengono la domanda di remissione degli atti alla Corte) contro l’esclusione di molte categorie di docenti dal concorso “riservato ai soli abilitati. I due casi appena esposti lo stanno a testimoniare.

Gli scenari

Ora, posto che il Consiglio di Stato non esclude una possibile incostituzionalità del Concorso 2018 “questione non manifestamente infondata”, cosa potrà accadere?
– In primo luogo il C.D.S. invierà un’Ordinanza alla Corte Costituzionale, successivamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
– Il Consiglio di Stato assume, in sostanza, il ruolo di «portiere» avendo aperto le porte del giudizio di costituzionalità.

  • Le parti processuali (Avvocati) potranno costituirsi di fronte alla Corte costituzionale, esaminare gli atti e presentare deduzioni, quando sarà fissato il giudizio al Palazzo della Consulta.

Come e quando potrà chiudersi il contenzioso

La CORTE COSTITUZIONALE potrà accogliere o rigettare, condividendo o meno i sollevati dubbi di costituzionalità, con possibile disapplicazione del Decreto 59/17 o di parte di esso. Precisiamo ancora come nei giudizi in esame (ricorsi per la partecipazione degli esclusi dal concorso semplificato, Fase Transitoria) siamo ancora “in sede cautelare al cospetto del CONSIGLIO DI STATO”:
All’interno del giudizio cautelare è accaduto che alcuni ricorrenti (non tutti), anche nella fase cautelare, abbiano ritenuto che il bando del concorso e la legge che vi è dietro siano stati emanati in base a norme incostituzionali. A questo punto è molto probabile che la magistratura amministrativa opterà per la scomposizione dei giudizi cautelari in due fasi:
a) nella prima fase potrebbero essere accolte talune domande cautelari (consentendo ai ricorrenti beneficiari la partecipazione al concorso) fino alla decisione della questione di costituzionalità contestualmente sollevata;
b) nella seconda fase si deciderà definitivamente la controversia all’esito del giudizio di costituzionalità (i cui tempi di definizione esatti non sono prevedibili).
Tale soluzione è la stessa adottata, spesso, dalla Corte di giustizia in caso di provvedimento amministrativo fondato su di una norma del diritto dell’Unione Europea di cui si sospetti l’illegittimità.

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