Comparto AFAM: ricalcolo punteggio titoli artistici in seconda fascia

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I docenti del comparto AFAM nel corso della loro vita hanno affrontato concerti, scritto libri, tenuto audizioni particolarmente rilevanti, inciso dischi. In questo modo producono i cosiddetti titoli artistici che vengono conteggiati un pò a campione, scuola per scuola, senza nessuna omogeneità di valutazione. Un docente di musica, per vedersi riconosciuto il giusto punteggio i titoli artistici, ha fatto ricorso al giudice del lavoro del tribunale di Napoli.

Il ricorso

Il Tribunale di Napoli, giudice dott.ssa Maria Lucantonio, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha dichiarato come “l’attuale collocazione in graduatoria d’istituto cagionasse al ricorrente un pregiudizio concreto, derivante dalla circostanza di non poter partecipare utilmente, sulla base del punteggio effettivamente spettante, alla distribuzione degli incarichi, annuali o temporanei, ancora in attesa di essere assegnati, con il rischio effettivo di vedersi surclassato da altri concorrenti con punteggio, nella sostanza, inferiore al suo“.

La pronuncia

Nello specifico il Magistrato civile, chiamato ad esprimersi sul diritto ad una corretta collocazione in graduatoria, diretta espressione del più ampio diritto al lavoro costituzionalmente garantito, ha condiviso, con pronuncia n. cronol. 20176/2018, le argomentazioni dei legali fondate sulla circostanza che il ricorrente, avvalendosi del modello di domanda A1, sezione C7, aveva dichiarato, puntualmente, i titoli artistici in suo possesso (attività musicali documentate ed allegate alla domanda) funzionali a consentire, alla Commissione, la determinazione del punteggio nelle graduatorie di istituto, per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado.

Ristoro per la giusta collocazione in II fascia

Il recupero del punteggio effettivamente maturato, sulla base dei titoli artistici posseduti, ha determinato un notevole balzo in avanti dell’insegnante. Questo è avvenuto prima che venissero avviate le convocazioni per l’assegnazione delle supplenze dalle graduatorie di istituto. L’ufficio scolastico provinciale, ottemperando alla pronuncia del giudice, ha così ristorato il docente AFAM, mettendolo nella condizione di poter sottoscrivere un contratto a tempo determinato, senza il rischio di perdere una preziosa chance lavorativa derivante dall’errata valutazione per la quale era stato aperto il contenzioso con l’amministrazione scolastica.

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