Lettera aperta sul reclutamento scolastico (più proposta concreta) dei dottori di ricerca
Lettera aperta sul reclutamento scolastico (più proposta concreta) dei dottori di ricerca

Supplenze brevi, su spezzoni e su potenziamento per il 2018/19: chiarimenti e indicazioni son giunte con la circolare Miur n. 37856 del 28 agosto. Suddivisa in paragrafi, la circolare permette di comprendere esattamente quando vengono assegnate le supplenze brevi, i limiti a quelle sui posti di potenziamento e come vengono gestite quelle su spezzoni. Di seguito le indicazioni del Ministero.

Supplenze brevi 2018/19 fino a 10 giorni e su potenziamento

La legge 190/2014 ha introdotto il divieto di conferire supplenze brevi ai docenti per il primo giorno di assenza del titolare, ma con un’eccezione: fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta formativa. Su questa base, la scuola ha la facoltà di chiamare il supplente per garantire l’offerta formativa. Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 85 della Legge 107/2015, il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, che sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso. Detto personale, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. Per le supplenze superiori a 10 giorni si chiama il supplente dalle graduatorie di istituto. Per le supplenze brevi e saltuarie, il personale viene chiamato dalle graduatorie di istituto.

Per i posti di potenziamento non si poffono conferire supplenze brevi. Quando c’è una cattedra mista, ovvero sussistono insieme ore curricolari e ore di potenziamento, il supplente può essere nominato solo per le ore curricolari e per supplenze superiori a 10 giorni.

Spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore

Gli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, che non concorrono a costituire cattedra, non si assegnano tramite GaE. Vanno attribuite al personale in servizio nella scuola, con specifica abilitazione per l’insegnamento in questione. Se ciò non è possibile, si attinge dalle graduatorie di istituto, ricorrendo al supplente. Nel far questo si segue un ordino logico, scegliendo:

  1. docenti con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
  2. docenti con contratto ad orario completo (prima con contratto a tempo indeterminato, poi con contratto a tempo determinato) fino al limite di ventiquattro ore settimanali, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;
  3. docenti supplenti da graduatorie di istituto.

Tutto questo in riferimento agli spezzoni in quanto tali, e non a quelli derivanti dalla frantumazione di posti o cattedre (es. spezzone derivante da un part-time).

Vedi cosa succede in caso di rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono.