Supplenze 2018 docenti: rinuncia, assenza, abbandono del servizio

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Cosa prevede il regolamento supplenze 2018 in caso di rinuncia, assenza o abbandono del servizio? L’art. 8 del “Regolamento supplenze” (D.M. n. 131 del 13 giugno 2007) regola gli effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Tali effetti fanno riferimento solo all’anno scolastico in corso, pertanto si annullano con l’inizio dell’anno scolastico successivo.

Supplenze conferite da GaE

La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GaE per il medesimo insegnamento, se le cause della rinuncia non sono opportunamente giustificate e motivate. Rimane la possibilità di ottenere incarichi dalle medesime graduatorie per altre classi di concorso in cui si è utilmente inseriti;

La mancata presa di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento, se le cause della mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione non sono opportunamente giustificate e motivate. Rimane la possibilità di ottenere incarichi dalle medesime graduatorie per altre cdc in cui si è utilmente inseriti.

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, se le cause dell’abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate.

Supplenze conferite dalle graduatorie di circolo e di istituto

La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia, se le cause della rinuncia non sono opportunamente giustificate e motivate. La mancata rispostanei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario (fax, telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia esplicita. La sanzione si applica esclusivamente al secondo rifiuto nella medesima scuola. Pertanto, il primo rifiuto non comporta alcuna sanzione. La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di sup-plenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzioni in caso di rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone orario.

La mancata presadi servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie, se le cause della mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione non sono opportunamente giustificate e motivate;

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, se le cause dell’abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate.

Supplenze brevi sino a 10 giorni

Per le supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:

-la mancata accettazione di una proposta di assunzione comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per talitipologie di supplenze, se le cause dell’abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate. L’impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7.30 –9.00) equivale alla rinuncia esplicita.La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzioni in caso di rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone orario.

-la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazionecomporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie, se le cause dell’abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate;

-l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, se le cause dell’abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate.

(Fonte: UIL scuola)

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