Sono diversi i quesiti che si pongono i docenti precari in merito alla regolamentazione delle supplenze. Una di queste riguarda, senza dubbio, il mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Che cosa accade in questo caso e quali sono le sanzioni a cui può andare incontro l’insegnante?
Supplenze, rinuncia proposta di assunzione o assenza del docente alla convocazione
La questione viene disciplinata dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale N. 131 del 13 giugno 2007. In particolar modo l’articolo 8 contiene la seguente disposizione:
‘La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento’.
In base a questo principio, il docente che rifiuta una proposta di assunzione o risulta assente alla convocazione per una supplenza relativa ad un insegnamento X, perde la possibilità di ottenere altre convocazioni tramite graduatorie ad esaurimento per l’insegnamento X ma non per un altro insegnamento.
Supplenze, mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione
Lo stesso articolo aggiunge: ‘La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento’.In sostanza, nel caso in cui il docente non prenda servizio dopo aver accettato l’assegnazione di una supplenza per l’insegnamento X, questi andrà a perdere la possibilità di altre convocazioni, attraverso tutte le graduatorie, per il suddetto insegnamento, ma non per l’insegnamento Y.
Supplenze, abbandono del servizio da parte del docente
‘L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento’.L’abbandono del servizio relativo ad una supplenza ottenuta tramite graduatoria ad esaurimento comporta delle sanzioni ben più pesanti per il docente, visto che questi perderà qualunque possibilità di lavorare nell’anno scolastico in corso.