Prosegue la rubrica di Scuolainforma, curata dall’Associazione Docenti MSA, nella quale risponderemo – di volta in volta – ai quesiti più comuni che i lettori ci pongono. In caso di dubbi o questioni irrisolte, potrete inviare le vostre domande al seguente indirizzo: faq@scuolainforma.it.
Le risposte ai vostri quesiti
1° QUESITO
Lisa – Buonasera, sono diplomata presso l’Accademia di Belle Arti (a.a.2001/2002), sono in terza fascia di istituto, non abilitata, senza 24 CFU, ma con anni di servizio. Sapete dirmi se posso partecipare al concorso abilitati? Oppure ad altri concorsi appositi?
Scandura L. – Gentile dottoressa, lei non poteva partecipare al concorso abilitati poiché non è abilitata. Infatti il bando pubblicato in (GU n.14 del 16-02-2018) all’art. 3 comma 1 recita: “Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione. I suddetti titoli devono essere stati conseguiti entro il 31 maggio 2017”.
Potrà invece partecipare al concorso previsto dal D. lgs. 59/2017 per coloro che non hanno l’abilitazione, a patto che lei consegua i 24 CFU prima del termine del bando. C’è da dire che siamo in un momento di transizione dove non sono chiare le idee del ministro. Sembra, infatti, che questo concorso sia in “stand by”. Quindi stiamo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi, anche al fine di non tradire le aspettative dei precari. Segua l’evoluzione degli eventi sulla testata giornalistica.
2° QUESITO
Maria – Buongiorno, vorrei avere delle delucidazioni in merito al calcolo del punteggio per quanto riguarda le scuole in zone svantaggiate (nel mio caso si tratta di scuole di montagna o comunque sopra i 600 m slm): il punteggio viene raddoppiato solo in caso di incarico annuale o anche per supplenze brevi? Viene calcolato doppio solo per il servizio alla scuola primaria o è valido anche per la scuola dell’infanzia? Questa normativa era decaduta nel 2007, ma mi sembra di capire che sia stata reintegrata dal 2016. So che rispondere a domande di questo tipo non è di vostra competenza, ma se potete anche solo indirizzarmi verso qualcuno a cui chiedere ve ne sarei grata.
Scandura L. – Partiamo dai riferimenti normativi. La L. 90/1957 aveva previsto benefici a favore dei docenti in servizio nelle sedi di montagna in presenza dei seguenti requisiti:
– plessi scolastici ubicati in comuni considerati montani, ai sensi della Legge 657/1957
– scuole pluriclassi con non più di due insegnanti.
La tabella allegata al D.L. 97/04 (conv. in l. 143/04) al punto B.3, lett. h) aveva previsto la valutazione in misura doppia per il servizio prestato nelle scuole di montagna con le caratteristiche di cui alla L. 90/1957.
Con la legge finanziaria 296/06, art. 1, comma 605 lettera c, viene abrogata la disposizione citata, con decorrenza a partire dal 1° settembre 2007. Inoltre, anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 11/2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della summenzionata disposizione “nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limita l’attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse”.
Pertanto, il doppio punteggio non è attribuibile già a partire dall’anno scolastico 2007/2008, in quanto non previsto da alcuna disposizione di legge.
Molto probabilmente gli articoli si riferivano al CCNI 2016/17 sulla mobilità, che in base alla tabella di valutazione allegata nelle note esplicative (nota 1 per quanto riguarda il servizio di ruolo e nota 4 per quanto riguarda il servizio pre-ruolo) viene stabilita la possibilità per gli insegnanti della scuola primaria, di raddoppiare il punteggio per il servizio prestato in scuole di montagna.
3° QUESITO
Anonimo – Buongiorno, ho fatto la domanda come Ata nella provincia di Milano, ho due domande da fare: come mai nel punteggio dei titoli per il diploma (che io penso valga 10 punti), mi sono stati attribuiti punti 7,67? Ho 3 figli con la 104, come mai non risultano come punteggio e come faccio a renderlo noto? C’è una graduatoria a parte? Grazie e buona giornata.
Scandura L. – Gentile lettore, le tabelle di valutazione per le graduatorie di terza fascia del personale ATA 2017-2020 sono riportate nel Decreto ministeriale 640/17. In particolare, nella tabella A/5 per i collaboratori scolastici, il voto del titolo di accesso viene rapportato in decimi, quindi se lei per esempio ha conseguito un diploma con voto finale pari a 46/60, le verrà attribuito 7,67 punti come titolo.
Per quanto riguarda i figli invalidi, questi non attribuiscono alcun punteggio aggiuntivo, ma lei avrà solo una preferenza da inserire nella sezione F1 della domanda presentata alle scuole.
Comunque ricordiamo a tutti i lettori che, in caso di punteggio non correttamente riconosciuto, è possibile produrre reclamo motivato, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 640 del 30/08/2017, al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento. Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Entro il suddetto termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.
4° QUESITO
Cinzia – Buongiorno, vorrei sapere se il Miur ha disposto direttive circa il servizio svolto da prima fascia d’istituto con riserva. Quest’anno, dopo il depennamento per sentenza negativa definitiva, si resterà al 30/06/2019, ma il servizio svolto sarà valutabile o annullato? Grazie. Cordiali saluti
Scandura L. – Gentile Cinzia, ad oggi non abbiamo nessuna indicazione da parte del Miur. Il mio consiglio è, se possibile, accettare incarichi di seconda fascia. Qualora non fosse possibile, nel momento che il suo contratto fosse rescisso, sarebbe opportuno presentare un’istanza di conciliazione o di arbitrato ai sensi del CCNL volta ad ottenere il riconoscimento del punteggio per il servizio svolto e, in caso di rigetto, eventualmente si potrà valutare se ricorrere al Giudice del Lavoro territorialmente competente.