Supplenze con clausola risolutiva art.41 CCNL, cosa cambia dal fad e con le nuove convocazioni da GI

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Una prima fase di email di convocazioni per la II e III fascia e incrociando le graduatorie per classe di concorso per i posti di sostegno è stata avviata: in molte scuole è stata richiesta la presa di servizio a partire da oggi 17 settembre 2018, ma quest’anno i contratti non sono più’ fino all’avente diritto’, maggiormente noti con il nome di ‘Fad’, ma con clausola risolutiva al termine della pubblicazione delle GI complete dei nuovi inserimenti dei docenti con titolo di abilitazione sulle attività didattiche sul sostegno e altre tipologie di abilitazioni. Ciò significa che il contratto – anche se con data di scadenza al 30/06 o al 31/08 – potrà essere risolto da un giorno all’altro al momento della pubblicazione delle nuove graduatorie e le nuove convocazioni.

Ci saranno davvero le nuove convocazioni?

Le ipotesi sono discordanti. Al momento la maggior parte delle istituzioni scolastiche sta inviando proposte di incarico con le indicazioni sul numero di ore e la classe di concorso richiesta, con la data di scadenza contrassegnata dalla seguente dicitura: ‘presumibilmente fino al 30/06 e/o al 31/08/2019‘.

Per comprendere meglio, qui di seguito un esempio:

  • sede di servizio: Roma
  • recapito: caic800400r@istruzione.it
  • numero di ore settimanali: 18
  • durata della supplenza: presumibilmente dal 17/09/2018 al 31/08/2018 CON CLAUSOLA RISOLUTIVA all’esito del riconoscimento dell’abilitazione da parte del MIUR a favore dei docenti di cui all art. 17 comma 2, lettera b), del d.Lgs. n. 59/207.

In applicazione dell’art 41 CCNL, che elimina i contratti fino all’avente diritto, le istituzioni scolastiche precisano una modalità già conosciuta anche con i contratti Fad: le nuove convocazioni, con l’assegnazione dell’incarico tenuto dal supplente dai primi giorni della scuola fino ad una data non definita, al docente ‘con titolo’ ovvero con maggiore punteggio in relazione alle nuove GI ei nuovi elenchi aggiuntivi della II fascia.

La clausola di risoluzione anticipata è prevista dall’art. 41 del CCNL, che ha abolito i cosiddetti contratti fino all’avente diritto e stabilito che tutti i contratti devono essere sottoscritti con una data di termine, di fatto non fa che apporre il termine SOLO sulla carta.

È facile comprendere come l’applicazione dell’art.41 con clausola risolutiva fa in modo di assegnare le cattedre vuote all’inizio dell’anno scolastico senza attendere che siano pronte le GI complete degli inserimenti in seconda fascia dei nuovi insegnanti di sostegno e i nuovi abilitati su altre cdc. Ciò significa, come con i contratti fino all’avente diritto, che con la pubblicazione delle graduatorie, ci saranno delle nuove convocazioni, e tutti i posti vacanti saranno riassegnati con contratto fino al 30/06/2019 (o raramente fino al 31/08). Non è però detto che ogni cattedra cambierà docente, perché potrebbero verificarsi due situazioni:

  1. l’avente ‘titolo’ non c’è, alcune classi di concorso sono esaurite, se a seguito delle convocazioni non vi è risposta, il posto resta al primo supplente.Pensate per esempio agli insegnanti con abilitazione sul sostegno: sono in numero inferiore rispetto alle esigenze, in considerazione della mancanza di attivazione prima dell’abilitazione all’insegnamento (che permette l’accesso al corso) e l’attivazione dell’abilitazione sulle attività didattiche sul sostegno
  2. l’avente ‘titolo’ anche se presente non accetta il posto, ne accetta altro più congeniale alle sue esigenze, resta sulla cattedra precedentemente assegnata con le prime convocazioni. Resta comunque il fatto che molti docenti in attesa di inserimento in II fascia non hanno accettato le proposte di incarico di questi giorni.

Conviene accettare un contratto con clausola risolutiva?

In sintesi, la clausola risolutiva presenta le stesse modalità dei contratti fad, ma con una dicitura differente, facendo intravedere la possibilità di un contratto fino alla fine dell’anno scolastico con l’inserimento della dicitura ‘presumibilmente fino al 30/06 o 31/08/2019′. In realtà, fino alla pubblicazione della nuova seconda fascia delle GI non si può conoscere la risposta. Ogni proposta di incarico con la clausola risolutiva può avere termine da un momento all’altro; la scuola lo può assegnare – come anche già successo con i fad – senza chiedere parere del docente in servizio su quella cdc – e informarlo a seguito dell’accettazione della cattedra.

Se conviene o meno accettare un contratto fad, al momento con clausula risolutiva, è un caso più volte dibattuto su tutti i blog dei docenti. Molto dipende da ciò che un insegnante desidera fare, dalla sede, dalla tipologia del posto, è soggettivo. Se si desidera cominciare a lavorare subito, l’unica soluzione è quella di accettare anche questa tipologia di incarico: tutte le altre convocazioni arriveranno comunque in quanto anche a seguito dell’accettazione, è come se foste comunque liberi – come per i fad – e potrete lasciare la supplenza con clausola risolutiva per un contratto con scadenza certa, ovvero senza clausola risolutiva.

Nel dettaglio, una supplenza con clausola risolutiva art.41 può SEMPRE essere lasciata per altra supplenza con data certa fino al 30/06 o al 31/08 comunque in questo caso della stessa lunghezza (non vi è altra scadenza). Attenzione perché con i fad infatti non vi era scadenza, motivo per cui il regolamento indicava la possibilità di lasciare una supplenza fad per qualsiasi contratto con scadenza certa e per le supplenze brevi per qualsiasi altro incarico con data certa e per un periodo più lungo. Non aveva nessun importanza il numero delle ore. Accettare una supplenza con la clausola risolutiva è dunque conveniente perché nel caso foste destinatari di altro posto con scadenza al termine delle attività scolastiche potreste lasciarla senza sanzioni.

In linea generale, la convenienza non vi è solo se ‘il posto non vi piace’, per la sede o per altri motivi, in considerazione che vi è sempre la possibilità di restare su quel posto e non a tutti i docenti capita di poter cominciare il programma all’inizio dell’anno e portare avanti un suo metodo. Sapete bene tutti, cari colleghi, quanto sia difficile arrivare a metà novembre o prima delle vacanze di Natale e ‘fare i salti mortali’ magari per recuperare tutto il programma.

Avrete comunque inteso che l’applicazione dell’art.41 CCNL non fa cambiare di molte le cose per noi supplenti, è però chiaro che i posti maggiormente a rischio saranno quelli sul sostegno se il docente abilitato volesse accettare un posto per la sua abilitazione (molti docenti sul sostegno potrebbero anche scegliere un incarico su altra classe di concorso), ma allo stesso modo, i docenti di terza fascia, dovranno cedere il posto ai nuovi inserimenti della seconda fascia. Vedremo in ogni caso ‘il rimescolamento’ che avverrà anche quest’anno sulle cattedre vacanti e sui posti disponibili.

Quando saranno pubblicate le nuove GI con i nuovi inserimenti?

In relazione alle ultime informazioni delle segreterie scolastiche, entro questa settimana – si parla del 21/09 prossimo, ci sarà la definizione. Ma non è notizia certa. Snals e Cisl hanno messo in evidenza come sarebbe necessario non considerare gli aggiornamenti delle GI e dunque i nuovi inserimenti per evitare le nuove convocazioni al seguito della pubblicazione riducendo i casi di discontinuità nelle scuole, in considerazione che si tratta di aspiranti già inclusi nelle graduatorie, e che potrebbero aver già accettato un incarico, come anche detto sopra. Al momento si dovrà attendere la pubblicazione degli elenchi aggiuntivi e/o nuove direttive dal Miur. È però chiaro che l’art.41 ha solo modificato il testo del contratto ma non la sostanza della precarietà dei primi mesi di scuola, per docenti e alunni.

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