Scuole Paritarie, aumentano i finanziamenti: Pittoni presenta emendamento
Scuole Paritarie, aumentano i finanziamenti: Pittoni presenta emendamento

L’attribuzione dell’incarico triennale, da parte di una scuola, ai docenti titolari sull’ambito territoriale (detta comunemente “chiamata diretta”), a seguito dell’esame del curriculum del docente neo assegnato da parte dei dirigenti scolastici, ha evidenziato immediatamente alcuni problemi di natura squisitamente giuridica:

1) coesistenza irrazionale, nell’ambito della stessa scuola, di docenti con stato giuridico diverso: titolari di scuola, quindi inamovibili, fino alla data del pensionamento o dell’uscita per mobilità volontaria, se non per perdita del posto a seguito di soprannumerarietà o per motivi disciplinari, e titolari di ambito, incaricati nella scuola con un contratto a termine, quindi destinati a non entrare mai nel “corpo del personale appartenente alla istituzione scolastica”, ma ad essere sempre “gli ultimi arrivati”;

2) creazione di una fittizia “titolarità d’ambito” (unica istituzione cui tutti i nuovi docenti di ruolo e, in parte, quelli che hanno ottenuto mobilità territoriale o professionale, possono approdare) senza che l’istituzione “ambito” abbia un gestore del personale, ivi compreso il potere organizzatorio in merito all’utilizzo del medesimo;

3) istituto giuridico non applicabile in misura uguale alla totalità dei soggetti interessati: ne sono (giustamente) esclusi coloro che godono della tutela della legge 104 o di altre norme che salvaguardano posizioni giuridiche degne di particolare tutela; ne restano poi esclusi coloro che non vengono prescelti da nessuna scuola e, quindi, assegnati in seguito ed in surroga dagli uffici territoriali del MIUR. Conseguenza paradossale: il docente con miglior CV, ma tutelato dalla legge 104 non può essere scelto, ma sceglie lui stesso la scuola più conveniente (è fin troppo chiaro che viene meno il principio ispiratore della procedura stessa); docenti con CV più o meno identici possono essere scelti da alcune scuole in base a una procedura di valutazione molto discrezionale o non scelti e quindi assegnati d’ufficio su quel che resta.

A questi si aggiungono poi motivi di opportunità e di organizzazione:

1) motivi legati tanto al ciclo dell’anno scolastico (sfasato di quattro mesi rispetto all’anno solare) che all’applicazione delle disposizioni normative scaturenti direttamente o indirettamente dalle leggi di stabilità succedutesi nel tempo. Il periodo di tempo compreso tra la fine di giugno e il 1° settembre, è densissimo di adempimenti amministrativi a tutti i livelli dell’organizzazione della rete scolastica, e il dover dedicare alla procedura connessa alla chiamata diretta una larga fetta del tempo a disposizione, produce inevitabilmente un effetto di compressione delle altre procedure collegate all’apertura dell’anno scolastico che, di conseguenza, o vengono gestite in modo sommario o, peggio, vengono posposte nel tempo per molte settimane del mese di settembre (esempio eclatante i calendari per l’attribuzione delle supplenze sui posti disponibili a livello provinciale e di istituto);

2) le percentuali di “chiamata diretta” nei due anni scolastici in cui è stata effettuata la procedura (estate del 2016 per il 2016/2017 ed estate del 2017 per il 2017/2018) sono talmente basse da esplicitare chiaramente come la procedura sia risultata molto poco gradita al mondo scolastico;

3) non a caso, in relazione all’anno scolastico 2018/2019, si è raggiunto l’accordo con le OO.SS. del comparto per la non effettuazione della procedura della chiamata diretta allo scopo di rendere più razionali e spedite le operazioni relative all’apertura dell’anno scolastico e in previsione di una profonda revisione normativa in materia, parte integrante del nostro programma elettorale e del contratto di governo stipulato dai partiti della nuova maggioranza.

DISEGNO DI LEGGE