Ci scrive un lettore, riguardo alle supplenze da assegnare al Personale ATA, ponendoci la seguente domanda.
Il quesito
Mia moglie è iscritta nelle graduatorie di terza fascia personale ATA, provincia di Roma, ove è intervenuta l’approvazione definitiva di tali graduatorie. Ha ricevuto una convocazione part time per 18 ore settimanali, per il profilo di assistente amministrativo dal 12 al 21/9/2018 e nella pec di convocazione è scritto: “il presente provvedimento potrà essere risolto nel caso di individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”. Ha preso servizio regolarmente il 10 cm ma ancora non le hanno fatto sottoscrivere il contratto poiché pare che per legge debba recare la scadenza del 30/6/2019. Intanto esiste 1 posto nell’organico di diritto che deve essere coperto mediante le graduatorie provinciali per cui l’USR ha convocato gli iscritti per il giorno 20 cm. Laddove nessuno dovesse accettare l’incarico, mia moglie ha diritto di restare fino a fine anno oppure la scuola deve invitare di nuovo gli iscritti nella graduatoria di terza fascia? La Circolare Miur 37856 del 28/8/2018 a pagina 8 parla di part time su posti vacanti di fatto fino al termine delle attività didattiche. La segreteria sostiene che ha sbagliato a convocare fino al 21/9, ma dovevano convocare fino al 30/6/2019, per cui vorrebbe far decadere il contratto di mia moglie e procedere a nuove convocazioni dalla stessa graduatoria (non si tratta di nuove graduatorie).
La risposta
La supplenza aveva un termine fino al 29 settembre e probabilmente, quelli che precedevano l’interessata, avevano rinunciato sperando in una supplenza più lunga. Qualora la segreteria avesse ammesso l’errore nella convocazione fino al 29 settembre, in quanto essendo posto vacante dovrebbe essere fino al 30 giugno, dovrebbe di fatto riconvocare tutti coloro che la precedono in base al seguente ragionamento. Se la supplenza è fino al 30 giugno, gli aspiranti potrebbero non essere interessati ad una supplenza fino al 29 settembre, ma al 30 giugno certamente sì. Per cui il d.s. di questa scuola può stabilire di riconvocare tutti in quanto al 29 settembre, quel posto che non è stato coperto da un incarico del Provveditorato, di fatto si è reso libero fino al 30 giugno. Si parla di continuità didattica quando un posto sul quale si sta lavorando si rende nuovamente libero per una proroga di una malattia o altro. Qui c’è un errore di fondo; è stata attribuita una supplenza per un periodo definitivo che ha indotto coloro che procedevano alla signora in graduatoria a non presentarsi dato il periodo. Ma se la scuola, come forma di autotutela, revoca il contratto alla signora, oppure decide di convocare tutti coloro che non sono nella graduatoria di terza fascia fino all’interessata, di fatto risistema la situazione. Nel momento in cui il Provveditorato riconvoca, dunque questo posto non viene occupato, tecnicamente i posti vengono restituiti alla scuola alla quale viene restituito un posto che non è più libero fino al 29 settembre, ma fino al 30 giugno, giustificando la convocazione di cui si parla.
Per altri quesiti scrivi a faq@scuolainforma.it