Scuola, precariato ultime notizie

Le graduatorie di terza fascia ATA sono state pubblicate quasi in tutte le province. L’anno scolastico è iniziato e si cominciano a convocare i supplenti. Ma dove si convoca per le supplenze da graduatorie di terza fascia ATA? Le convocazioni da terza fascia avvengono laddove risultino esaurite le graduatorie di prima e seconda fascia. Abbiamo già segnalato in un articolo precedente le province con ‘allarme’, ovvero quelle con graduatorie di prima e seconda fascia terminate. Ora rifacciamo il quadro generale con gli ultimi aggiornamenti.

Terza fascia ATA, dove si sta convocando

Si può attingere dalle graduatorie di terza fascia per le supplenze quando le altre risultano esaurite. E’ ciò che sta accadendo in diverse province e nelle quali gli Uffici scolastici stanno provvedendo a inviare alle scuole, le note con l’avviso di scorrere le graduatorie e attingere i supplenti ATA dalle nuove graduatorie di terza fascia. Oltre a Milano, Caserta, Bari, che avevamo già segnalato, anche a Brescia sono esaurite le graduatorie di prima e seconda fascia, per cui si procede a nominare dalla terza. Le convocazioni avvengono tramite e-mail o per mezzo telefonico (vedi anche: Terza fascia ATA, si parte con le supplenze: come si viene chiamati). Nelle province in cui le graduatorie di terza fascia ATA sono definitive le scuole possono chiamare subito, in quanto utilizzabili dalla data di pubblicazione.

Convocazioni supplenze ATA, cosa succede se il punteggio non è corretto?

Il punteggio e la posizione in graduatoria di terza fascia ATA si possono visualizzare su istanze online, ora che le graduatorie sono definitive. Cosa succede se si presta servizio con un punteggio errato? L’articolo 7 del D.M. 640 del 30 agosto 2017, “Dati contenuti nel modulo di domanda – Validità – Controlli”, stabilisce che nel caso in cui il candidato si ritrovasse a svolgere una supplenza con punteggio sbagliato, al servizio svolto non verrà assegnato alcun punteggio. Infatti sempre nell’articolo 7 D.M. 640/2017, si legge: “l’eventuale servizio prestato dall’aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto“.