I motivi del no del Consiglio di Stato all’ ammissione con riserva dei non abilitati al concorso riservato

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Il Consiglio di Stato, con la discussione delle cautelari di ieri, ha scritto un nuovo capitolo sulla vicenda dell’ammissione al concorso riservato agli abilitati. La data del 20 Settembre rappresenta adesso uno spartiacque tra chi ha ottenuto l’ammissione con riserva al concorso riservato e chi invece si è visto rimandare la decisione alla sentenza del merito del Tar che non potrà arrivare prima del pronunciamento della Consulta. Il Consiglio di Stato, dietro l’impulso di parte resistente (l’avvocatura di Stato), ha rinviato la discussione in Camera di Consiglio di 4 giorni. Questo spostamento ha determinato l’impossibilità di concedere il decreto monocratico di ammissione con riserva al colloquio orale per i ricorrenti.

Cosa dice il codice di procedura amministrativa al riguardo

Ai sensi dell’articolo 56 comma 4 del codice del processo amministrativo, il decreto monocratico perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio. In definitiva la pronuncia del Consiglio di Stato che accoglie, ai soli fini di una sollecita fissazione del merito in primo grado, determina, altresì, la perdita di efficacia delle precedenti misure cautelari. Ragion per cui, i ricorrenti del 20 settembre non potranno al momento partecipare al concorso in quanto, di fatto, le 47 ordinanze emesse dai giudici di Palazzo Spada il 24 settembre 2018 impediscono la fissazione delle prove suppletive da essi invocate.

Il dettato normativo

Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento è efficace sino a detta camera di consiglio. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata. A quest’ultima si applica il comma 2”.

Gli effetti pratici

In termini pratici per avere l’accoglimento cautelare bisognava che questi fosse stato deciso il 20 settembre. Ma l’attività oppositiva del Miur ha impedito che ciò accadesse in quanto, in base al dettato normativo sopra richiamato, il Consiglio di Stato ha dovuto rinviare la discussione della camera di consiglio di 4 giorni, neutralizzando in tal modo la richiesta dei ricorrenti e mantenendo in vita il contenzioso fino alla sentenza di merito del Tar.

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