Il Giudice del Lavoro di Grosseto ha emesso un’importante sentenza per quanto riguarda il congedo parentale chiesto dal lavoratore per il figlio minore di 12 anni. Nello specifico, il congedo parentale deve essere retribuito al cento per cento nei primi trenta giorni.
Scuola, il congedo parentale chiesto per il figlio con età inferiore agli anni 12 non decurta ferie e anzianitÃ
La sentenza è giunta in seguito ad un ricorso presentato da un docente che, nell’anno scolastico 2015/2016, aveva chiesto un congedo parentale per 23 giorni come genitore. Il docente aveva, però, riscontrato una detrazione sulla retribuzione economica, oltre ad una decurtazione delle ferie e della tredicesima proprio a causa della sua richiesta di congedo parentale. A tal proposito, aveva presentato ricorso al Tribunale proprio per sottolineare l’illegittimità dell’operato della Pubblica Amministrazione.
Congedo parentale retribuito al 100 per cento per i primi trenta giorni
In virtù di quanto contenuto nell’articolo 12, comma 4, del contratto Scuola, il Tribunale ha dichiarato che il docente ricorrente avesse diritto a fruire dell’intera retribuzione. Il giudice, quindi, ha ritenuto opportuno applicare una disciplina più favorevole rispetto a quella del Testo Unico. Pertanto, in base alla sentenza, viene previsto che i primi trenta giorni vengano retribuiti per intero (nel caso di congedo parentale per il figlio minore di anni 12). Una volta che il periodo di trenta giorni sia decorso, l’indennità economica (per il comparto scuola), pari al trenta per cento della retribuzione, spetta per i restanti periodo sino al compimento dei sei anni del bambino.