Permessi retribuiti per motivi personali e familiari: normativa per la scuola
Permessi retribuiti per motivi personali e familiari: normativa per la scuola

In che cosa consiste la disciplina dei permessi per motivi personali e familiari nella scuola? L’ARAN ha pubblicato una guida divisa in sezioni sui permessi. Abbiamo già trattato quelli per concorsi ed esami e per lutto. In questo articolo ci concentreremo sui permessi retribuiti per motivi personali e familiari.

Scuola, permessi retribuiti per motivi personali e familiari

L’art. 15 del CCNL del 29 novembre 2007 prevede che, al comma 2, che il dipendente, docente o ATA, ha diritto a domanda a tre giorni di permessi retribuiti per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione. Il dipendente è tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso. La disposizione contrattuale stabilisce altresì che la stessa deve essere documentata, anche mediante autocertificazione del dipendente interessato. In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.

A quanti permessi si ha diritto?

La disciplina dei permessi retribuiti per motivi familiari o personali individua l’ammontare di permessi di cui ciascun dipendente può usufruire nel corso di un anno scolastico, ma non contiene alcuna disposizione in merito al criterio di maturazione degli stessi. Pertanto, in assenza di una espressa previsione, si ritiene che il beneficio non sia correlato al servizio prestato, ma possa essere riconosciuto indipendentemente dalla prestazione lavorativa resa nell’anno scolastico di riferimento.

Al personale assunto a tempo determinato si applicano gli stessi istituti contrattuali previsti per quello assunto a tempo indeterminato. E’, pertanto, possibile la fruizione dei giorni di permesso di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, sempre che ricorrano i due presupposti richiesti dal su citato articolo:

  1. il non aver usufruito nell’anno scolastico dei permessi di cui trattasi;
  2. l’esistenza delle necessità personali o familiari in base alle quali viene effettuata la richiesta.

Testimonianza giudiziale per motivi personali

Solo la testimonianza svolta nell’interesse dell’Amministrazione è equiparata all’effettivo servizio, mentre qualora la stessa riguardi il dipendente, quest’ultimo deve poter assolvere all’obbligo di presentarsi in Tribunale sulla base delle opportunità offerte dal CCNL, che, qualora la stessa richieda una intera giornata, prevede a questo riguardo le ferie ed i permessi retribuiti di cui sopra. La circolare n. 7/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcuni chiarimenti: “Quanto ai permessi ‘per citazione a testimoniare’ si chiarisce che la disposizione non ha inteso disciplinare una nuova tipologia di permesso, ma solo attribuire rilievo alla particolare causale considerata, nell’ambito dell’utilizzo delle ordinarie forme di assenza giustificata dal lavoro già esistenti (permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare o, se la testimonianza è resa a favore dell’amministrazione, permessi per motivi di servizio).”