Permessi retribuiti scuola, per concorsi ed esami e per lutto: la normativa

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L’ARAN ha pubblicato una guida sui permessi retribuiti, brevi e per diritto allo studio legati al mondo della scuola. In questo articolo ci concentreremo su due tipologie della prima categoria, ovvero quella dei permessi retribuiti per concorsi ed esami, e quelli per lutto. In seguito tratteremo anche quelli per motivi personali o familiari, legati alla legge 104 e altri permessi previsti dalla legge.

Permessi retribuiti per esami e concorsi

Permessi retribuiti per esami e concorsi: L’art. 15 , comma 1, Ia linea, del CCNL del 29.11.2007 stabilisce che “Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto , sulla base di una idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

-partecipazione a concorsi o esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.

Pertanto, l’istituto in esame è preordinato a consentire al dipendente di partecipare come candidato a concorsi o ad esami, nel limite di otto giorni l’anno. La fruizione di tali permessi non riduce le ferie ed è valutata ai fini dell’anzianità di servizio. Tali permessi possono essere utilizzati anche per il viaggio necessario per raggiungere la sede dell’esame o del concorso. Gli otto giorni di permesso possono essere utilizzati in un unico periodo anche per preparare gli esami? La disposizione contrattuale consente l’utilizzo dei permessi solo per l’effettuazione delle prove di esame. Sotto tale profilo, pertanto, non è possibile una diversa interpretazione di tale clausola. La norma contrattuale non pone alcuna condizione o vincolo in merito alla tipologia di concorsi o esami, in base alla quale si possono concedere i permessi in questione. Pertanto, qualora il dipendente abbia la necessità di partecipare ad un concorso pubblico o ad esami, può richiedere il permesso, presentando la relativa documentazione al fine di giustificarne la richiesta e la conseguente fruizione. Al personale a tempo parziale spetta il suddetto beneficio in misura proporzionale alle giornate di lavoro settimanale previste, per ciascun lavoratore, nel proprio contratto individuale di lavoro. Pertanto, sulla base della regola del riproporzionamento, l’amministrazione individuerà il numero dei giorni di permesso spettanti ai dipendenti a tempo parziale, in relazione all’orario di lavoro previsto per ciascuno di essi.

Permessi retribuiti per lutto

Permessi per lutto: L’art. 15 comma 1, del CCNL 29 novembre 2007, prevede che “il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di una idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

– lutti per perdita del coniuge, dei parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e affini di primo grado: giorni 3 per evento”

Per stabilire il grado di parentela o affinità, occorre fare riferimento alle norme contenute in materia negli artt. 76-78 del codice civile. Qualora si verifichi il lutto, l’amministrazione è tenuta a concedere il permesso al dipendente. Quest’ultimo deve comunicare all’Ufficio competente l’esigenza di assentarsi per la suddetta evenienza, presentando anche la documentazione giustificativa dell’evento luttuoso. Seppure non venga stabilito un limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, la norma dispone comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione dello stretto collegamento tra il permesso e il fatto luttuoso, che ne costituisce il presupposto giustificativo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile il dipendente potrà in ogni caso beneficiare di altri istituti normativi del contralto di lavoro, come ferie o permesso retribuito per particolari motivi personali e familiari. I permessi retribuiti per lutto sono cumulabili con altri permessi retribuiti? Sì, sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con altri permessi retribuiti previsti dai commi 1,2,e 3 del medesimo art. 15.

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