Scuola, Personale ATA: calcolo delle ferie spettanti, differenze e monetizzazione
Scuola, Personale ATA: calcolo delle ferie spettanti, differenze e monetizzazione

In merito alle richieste giunte dal personale ATA riguardanti le ferie spettanti, occorre fare una distinzione tra il personale assunto con contratto a tempo indeterminato e quello assunto, invece, con contratto a tempo determinato. Nel primo caso, il calcolo del numero di giorni di ferie è in stretta relazione con l’anzianità di servizio: chi ha un’anzianità di servizio inferiore ai tre anni, può beneficiare di 30 giorni di ferie annuali, per chi ha maturato un’anzianità di servizio superiore ai tre anni, spetteranno 32 giorni di ferie all’anno.

Personale Ata, calcolo delle ferie: le differenze tra le assunzioni a tempo determinato e indeterminato

Occorre precisare che nel calcolo dell’anzianità di servizio sono inclusi tutti i periodi lavorativi comunque maturati: vengono considerati, quindi, anche gli anni o le frazioni di anno in cui si è stati assunti con contratto a tempo determinato. Le ferie del personale ATA vanno chieste al dirigente scolastico: una volta che queste sono maturate, dovranno essere godute durante l’anno scolastico, naturalmente tenendo in considerazione le richieste di ferie degli altri dipendenti e le esigenze di servizio. Nel periodo che va dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno è inoltre possibile fruire di almeno 15 giorni consecutivi di ferie: durante il resto dell’anno, si possono sfruttare gli eventuali giorni di ferie rimasti.

Le ferie del personale ATA assunto a tempo determinato si calcolano, invece, sulla base dei giorni di servizio prestato durante l’anno scolastico. Ne deriva che sommando tutti giorni lavorativi ed applicando una proporzione, sarà possibile conoscere il numero di ferie spettanti. La proporzione di calcolo è la seguente: 360 : 30 o 32 = numero dei giorni di servizio : x .

Personale Ata, ‘monetizzazione delle ferie’

La legge prevede che il personale ATA possa avvalersi della ‘monetizzazione delle ferie’, nel caso in cui non abbia potuto fruire completamente dei giorni di ferie al momento della cessazione del servizio lavorativo. La possibilità di vedersi pagati i giorni di ferie, però, è attuabile solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o riconducibile al dipendente stesso, ad esempio nelle ipotesi di malattia, infortunio, decesso, congedo di maternità o paternità obbligatorio. Facendo un esempio, in caso di malattia durante il periodo di ferie, il lavoratore avrà diritto alla liquidazione dei giorni di ferie che non ha potuto godere.