Al personale della scuola, tanto i docenti, quanto i collaboratori ATA, non è prevista nessuna richiesta di reperibilità obbligatoria al di fuori del consueto orario lavorativo. Possono anche esserci eccezioni, ma nel caso, la reperibilità deve essere retribuita così come previsto dalla Legge. A ribadirlo un recente comunicato della Snals Treviso, pubblicato su Orizzonte Scuola. Ma vediamo la situazione più nel dettaglio.
Scuola: cosa dice L’articolo 22 del CCNL?
L’articolo 22 del CCNL ((lettera c8 del comma 4) è molto importante all’interno di tale argomento. Esso prevede infatti, come leggiamo, la ‘contrattazione a livello di istituto riguardante il diritto alla disconnessione’. L’articolo in questione sembrerebbe imporre (in maniera implicita) l’obbligo di reperibilità.
C’è da considerare le insufficienti unità di personale scolastico in servizio, così come complessa gestione dei vari istituti che a causa di scarsità di personale, non possono garantire un adeguato funzionamento. C’è di conseguenza la necessità di ampliare l’uso e la flessibilità delle ore settimanali di docenti e personale ATA a scuola, senza però riconoscere esplicitamente il servizio di reperibilità.
Da notare del resto come le informative emanate negli ultimi tempi da numerosi dirigenti scolastici, in riferimento alle disposizioni contenute nel CCNL 2016-2018, stiano facendo molto discutere.
Ma la reperibilità non è affatto prevista!
E’ bene tuttavia ribadire che non è in alcun modo previsto il servizio di reperibilità obbligatorio nei confronti di docenti e ATA e, di conseguenza, esso non può essere neanche imposto a tali branche di lavoratori. Questo è sottolineato dal contratto di lavoro del personale. Ne consegue quindi che nessun insegnante, bidello o segretario che sia è obbligato, fuori dall’orario di lavoro, a controllare messaggi su posta elettronica o cellulari inviati dalla scuola in cui si presta servizio.
Né tantomeno può essere attribuita a tali lavoratori alcuna responsabilità sulla mancata osservanza di disposizioni impartite al di fuori del regolare orario di lavoro, anche se effettuate tramite le nuove tecnologie. E’ necessario precisare che in tal situazione, non può essere in alcun modo imposto l’uso di strumenti quali Internet o telefoni cellulari. Tecnologie queste che sono accessibili al lavoratore proprio perché è lui stesso a sostenerne le spesse per l’utilizzo.
L’indennità di reperibilità
Caso del tutto diverso è l’indennità di reperibilità, che si verifica nel momento in cui un lavoratore assurge a determinati compiti correlati al servizio di reperibilità, in cambio di opportuno compenso. Essa, ovviamente, dovrà essere distinta in base a due eventualità: flessibilità oraria (ossia ore lavorative da svolgere in più) od alla semplice chiamata per comunicazioni.