Il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni in merito all’attribuzione delle supplenze per il nuovo anno scolastico 2018/2019: la circolare ministeriale del 28 agosto scorso (N. 37856) non contiene novità rispetto al passato e, quindi, per quanto riguarda la possibilità di lasciare una supplenza breve per una al 30 giugno, si continua a tenere in considerazione quanto indicato dall’articolo 8 (comma 2) del Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Decreto ministeriale del 13 giugno 2007), nel quale si legge: ‘Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre’.
Supplenze, quando si può lasciare una supplenza breve per accettare un incarico al 30 giugno
Il tema è, senza dubbio, particolarmente importante, soprattutto in questo avvio di anno scolastico così travagliato e disagiato, dove molte cattedre sono tuttora scoperte per mancanza di docenti. Si tratta di una disposizione che, almeno, permette di sopperire, seppur temporaneamente, ad una situazione che puntualmente si ripresenta ogni anno e che rischia di avere pesanti conseguenze sulla continuità didattica.