Graduatorie di istituto ATA e docenti 2017/19: i controlli da parte delle scuole, conseguenze

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Una volta che le graduatorie di istituto di docenti e ATA 2017/2019 sono pubblicate, all’atto della costituzione del primo rapporto di lavoro, le scuole sono tenute ad effettuare verifiche e controlli sulle dichiarazioni dei candidati. La valutazione della domanda è la prima attività di controllo, in cui si rilevano omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze. Se rilevate, si avvisa l’aspirante e gli si chiede la regolarizzazione. I controlli potrebbero essere anche a campione, se vi sono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Personale ATA e docenti: controllo graduatorie di istituto

La competenza dei controlli di merito per le graduatorie di istituto 2017/19 del Personale ATA spetta al dirigente scolastico che attribuisce la supplenza, e va effettuato immediatamente all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro. La verifica va fatta per tutte le graduatorie d’inclusione. Ma la scuola che dovrà poi operare a sistema, è quella che gestisce la domanda.

Il controllo delle dichiarazioni dei docenti viene fatto dal dirigente scolastico, in occasione della stipula del primo rapporto di lavoro. Il controllo va effettuato dalla scuola che gestisce la domanda dell’aspirante, anche se richiesto da altre scuole interessate, e deve riguardare tutte le situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui è risultato incluso. Il controllo deve essere effettuato entra 30 giorni (art. 72, commi 1 e 2, DPR 445/00). Se la convalida dei dati è positiva, il dirigente scolastico comunica all’interessato e alle altre scuole la convalida dei dati.

Cosa succede dopo i controlli?

Cosa succede dopo i controlli?

  1. Quando il DS non rileva falsità, bensì semplici irregolarità, omissioni o incongruenze, comunica la notizia all’interessato e chiede la regolarizzazione o il completamento (art. 71, comma 3, C). Se gli errori comportano modifiche dei punteggi e delle posizioni assegnate, i nuovi dati devono essere immediatamente aggiornati nel sistema informativo per i necessari adeguamenti e comunicati alle altre scuole interessate. Di questo va data comunicazione all’aspirante e si rilascia certificazione di convalida dei dati corretti e/o modificati.
  2. Le autodichiarazioni mendaci o certificazioni o autocertificazioni false implicano una responsabilità penale, l’interruzione del rapporto di lavoro, l’esclusione dalla procedura per tutti i profili e graduatorie in cui si è inseriti e l’irrorazione di sanzioni (artt. 75 e 76 DPR 445/17).
  3. Le dichiarazioni individuate come false comportano:
  • il depennamento dalle graduatorie
  • la rescissione del contratto in atto
  • il mancato riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato
  • la denuncia all’autorità giudiziaria.

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