Personale ATA: pulizia degli alunni disabili spetta ai collaboratori scolastici

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Molti neo-collaboratori scolastici ritengono, a torto, che non competa a loro il cambio del pannolino al bambino disabile. L’argomento è materia di discussione nei vari gruppi social. E’ opinione comune che per questa mansione serva personale specializzato. In tanti hanno sottolineato che prestare assistenza e cura nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene degli alunni con disabilità richieda un adeguato corso di formazione. Alla luce della normativa attuale vediamo come stanno in realtà le cose, cominciando con il dire che è obbligatorio seguire tali corsi.

ATA, pulizia bambini disabili ai collaboratori scolastici: attenzione al rifiuto

E’ la Corte di Cassazione a stabilire che i collaboratori scolastici non possono rifiutarsi di cambiare un pannolino ad un bimbo che presenta determinati problemi. Non adempiere a questo dovere significa commettere il reato di rifiuto d’atti d’ufficio. La pena è la condanna al risarcimento dei danni cagionati al bimbo disabile per via del rifiuto di cui si parla. Del resto si tratta di un preciso obbligo del personale ATA disciplinato dall’attuale Contratto vigente (CCNL Scuola 2006-2009) all’art. 47, dettagliato nella TABELLA “A” ad esso allegata.

La normativa

A cambiare le cose e rendere obbligatorio seguire i corsi è stata la legge 107/2015 con l’articolo 1, comma 181, lettera c, punto 8 nel quale si definisce l’obbligatorietà dell’aggiornamento in servizio dei collaboratori scolastici. Inoltre, a far data dal 31 maggio 2017, è intervenuto il D. Lgs n. 66/17 che all’articolo 3 ha stabilito disposizioni univoche in merito. Nello specifico, i collaboratori saranno assegnati anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere degli alunni. Il collaboratore scolastico, dunque, si dovrà occupare dell’assistenza di base igienico-personale degli alunni disabili e per questo dovrà partecipare a dei corsi di formazione generale previsti dal piano nazionale.

La normativa per i supplenti

Per i collaboratori supplenti le regole sono diverse. Per loro non c’è l’obbligo di assistenza previsto per il personale di ruolo. Questo a meno che non siano pagati per le cosiddette funzioni aggiuntive che vengono retribuite normalmente con il fondo d’istituto. A tale scopo è opportuno che il preside disponga un ordine di servizio specifico. Si veda al riguardo la nota MIUR Prot. n.3390/2001.

 

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