I collaboratori scolastici facenti parte del personale ATA hanno l’obbligo di prendersi cura del benessere dell’igiene personale dei bambini disabili solo se sono di ruolo. Avevamo già visto dove era inserito quest’obbligo che molti supplenti alle prime armi chiedono se valga anche per loro. Tra questi adempimenti c’è anche quello del cambio del pannolino ai bambini disabili della scuola dell’infanzia. E bene sapere come ci si deve comportare nel caso in cui qualche dirigente scolastico voglia costringere a svolgere questa mansione anche i supplenti. Il tutto viene illustrato sulla base dei riferimenti normativi che avevamo precedentemente illustrato su Personale ATA: pulizia degli alunni disabili spetta ai collaboratori scolastici.
Serve essere specializzati
In via generale il collaboratore scolastico non può né deve cambiare il pannolino all’allievo disabile perché non è uno “specialista” e non ha una formazione in tal senso. In più, quel “nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale” indicato dalla norma non è compreso il cambio del pannolino o la pulizia dopo aver utilizzato i servizi igienici perché sono operazioni sicuramente molto delicate e intime, tali da non poter rientrare nel profilo professionale. Se si effettuasse una simile estensione del significato della norma sarebbe del tutto arbitraria e illegittima.
Imprescindibilità dell’ordine di servizio scritto
Diversa la questione se, come avviene in molte scuole, tale mansione viene svolta dietro compenso e quindi rientra negli incarichi specifici di cui all’art. 47 CCNL 2006/09. Ciò però presuppone un’accettazione da parte del collaboratore (è infatti un incarico “specifico” e “aggiuntivo”).Affinché il collaboratore scolastico provveda effettivamente a cambiare il pannolino al bambino disabile occorre un preciso ordine scritto del dirigente scolastico. Solamente a queste condizioni i supplenti saranno tenuti a rispettare la disposizione di cui si parla. Eventuali abusi andranno immediatamente segnalati alla RSU in servizio presso la scuola al fine di produrre una formale diffida al dirigente, a tutela del diritto del collaboratore scolastico supplente.
La prassi
Il corso di formazione deve essere chiesto dal dirigente scolastico. Questi trasmette la richiesta all’ufficio scolastico regionale che da mandato di organizzare tale attività all’ufficio scolastico provinciale. In genere è la scuola capofila che organizza il corso, in collaborazione con le associazioni di categoria, aprendo le iscrizioni sul portale dedicato. La necessità di seguire il corso di aggiornamento per assistenza di base alla persona disabile si fonda su due ordini di ragioni: la prima è per fornire quelle conoscenze di base necessarie per assicurare l’igiene della persona disabile; la seconda conferisce al collaboratore il diritto ad un aumento stipendiale di circa €1000 lordi all’anno.