Bandi asili nido e classi di concorso: le risposte ai vostri quesiti (8 ottobre)

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Prosegue la rubrica di Scuolainforma, curata dall’Associazione Docenti MSA, nella quale risponderemo – di volta in volta – ai quesiti più comuni che i lettori ci pongono. In caso di dubbi o questioni irrisolte, potrete inviare le vostre domande al seguente indirizzo: faq@scuolainforma.it.

Le risposte ai vostri quesiti

1° QUESITO

Laura – Buongiorno, sono una ragazza diplomata al Liceo delle Scienze Sociali e laureata in Lingue e Letterature Straniere. Vorrei chiederLe se gentilmente può indicarmi quali sono i requisiti per lavorare negli asili nido, quando escono i bandi e su quale pagina/piattaforma in particolare (le modalità in generale). La ringrazio in anticipo per l’attenzione. Distinti saluti.

L. Scandura – Gentile lettrice, con la legge Iori del 29/12/2017, l’unica figura autorizzata a lavorare come insegnante negli asili nido è l’educatore socio-pedagogico, titolo che si consegue con la laurea triennale in Scienze dell’Educazione (classe L-19).

Per maggior completezza, bisogna aggiungere che la legge Iori prevede una fase transitoria che consente di conseguire il titolo attraverso percorsi accademici ad hoc (della durata inferiore ad un anno e validi per il conseguimento di 60 CFU).

Come indicato dalla suddetta legge, per accedervi, è necessario possedere i seguenti requisiti:

a)  inquadramento  nei  ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche  a  seguito  del  superamento  di  un  pubblico concorso relativo al profilo di educatore; 

b)  svolgimento  dell’attività  di  educatore  per  non  meno  di  tre  anni,  anche  non  continuativi,  da  dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai  sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

c) diploma  rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale”.

Infine, acquisiscono  la  qualifica  di  educatore  professionale  socio-pedagogico  coloro  che,  “alla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato  negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età  superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di  servizio,  ovvero abbiano almeno venti anni  di  servizio”.

Per quanto riguarda i bandi e le modalità di assunzione, può trovare tutte le informazioni nel sito di ciascun comune.

2° QUESITO

Eleonora – Salve, avrei bisogno di chiarimenti in merito alla legge. Sono sottoposta a chemioterapia e beneficio della L104/92. Fino a dicembre, per certo, avrò bisogno della terapia. Mi chiedo e Vi chiedo: se (spero), terminerò le cure, ma certamente non i controlli, devo rientrare al lavoro o posso ancora prendere un periodo di “malattia”? Grazie per l’attenzione.

L. Scandura – Gentile lettrice, premesso che il rientrare o meno dipende dal suo stato di salute e sarà il medico a stabilire il periodo di malattia, dal punto di vista giuridico, il lavoratore ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro per un determinato periodo (chiamato “comporto”), durante il quale il dipendente non potrà essere licenziato. Se l’assenza si protrae oltre tale periodo, il datore può licenziare il dipendente. Sono escluse dal periodo di comporto le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita, i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie, nonché i giorni di assenza per effettuare periodiche visite specialistiche di controllo delle gravi patologie certificate. Se rientra in una di queste categorie, certificate dal suo medico, tali assenze sono escluse dal periodo di comporto.

3° QUESITO

Mara – Buongiorno sono una laureanda nella magistrale di letterature moderne (LM-14). Ho già una laurea triennale in lingue e letterature straniere. Volevo sapere se fosse possibile con i crediti richiesti accedere alle classi di concorso per l’insegnamento di una lingua straniera nella scuola superiore di II grado, mi sorge il dubbio avendo una triennale in lingue ma una magistrale in letterature moderne. Se sfortunatamente non sapeste darmi una risposta certa, potreste gentilmente indirizzarmi verso qualcuno che possa gentilmente aiutarmi. Resto in attesa di una vostra risposta. Vi ringrazio per la vostra disponibilità.

L. Scandura – Gentile lettrice, la sua laurea magistrale in letteratura moderne (LM-14) non le consente l’insegnamento di una lingua straniera in quanto non è un titolo d’accesso per questa classe di concorso,  né lo è la laurea triennale in lingue. In base al DM 259/2017 allegato A, costituiscono titolo d’accesso le seguenti lauree:

LM 36-Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia

LM 37-Lingue e letterature moderne europee e americane

LM 38-Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione

LM 39-Linguistica

LM-94-Traduzione specialistica e interpretariato

La invitiamo comunque a leggere il suddetto DM perché contiene altri requisiti. In ogni caso, per richiedere ulteriori informazioni, può contattarmi privatamente al numero 392-6225285.

4° QUESITO

Teresa – Salve, volevo chiedere chi ha tutti i crediti necessari per accedere al concorso può fare domanda nelle scuole private attraverso la messa a disposizione o come condizione necessaria deve essere iscritto in terza fascia? Grazie. Distinti saluti.

L. Scandura – Gentile docente, tutti coloro che hanno titolo ad insegnare in base al DPR del 14/feb/2016 n. 19 e DM 259/2017, possono presentare domanda. Non è necessario l’inserimento in terza fascia.

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