La sentenza del Tar Lazio sulla tabella titoli del concorso 2018

Il TAR Lazio è stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso avente per oggetto il servizio scolastico svolto a tempo determinato per almeno 180 giorni. La tesi proposta dai ricorrenti è che sia discriminante considerare il periodo in maniera continuativa. Verrebbe a verificarsi un contrasto con il testo unico della scuola 297/94, la legge 124/99 e lo stesso decreto legislativo 59/17. Tra i docenti precari che stanno partecipando al concorso transitorio 2018 al riguardo c’è sempre stata molta incertezza. La sentenza breve emanata ieri dal Tar Lazio chiarisce definitivamente tutti i dubbi ed è destinata a fare giurisprudenza. Per la cronaca essa reca il numero 9855/18.

Il ricorso

La disposizione contenuta nel regolamento del concorso 2018 è stata ritenuta eccessivamente restrittiva. Ciò in considerazione del fatto che nel corso degli ultimi 8 anni i ricorrenti non avevano avuto la possibilità di svolgere continuativamente il servizio a tempo determinato per 180 giorni. Per questo motivo è stata impugnata la tabella dei titoli del concorso docenti abilitati 2018 di cui al Decreto Ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017. In particolare è stato richiesto l’annullamento di due punti specifici: il D.1.1 e il D.1.2 (vedere l’infografica seguente). I ricorrenti avevano chiesto il diritto ad ottenere la valutazione del servizio prestato su 180 giorni anche frazionati nel tempo.

La risposta del Tar Lazio

Atteso che per la partecipazione al concorso docenti si è richiesto il possesso di 180 giorni di servizio per essere considerato valido come anno scolastico, il TAR non ha mancato di evidenziare come, nel caso in cui tale servizio si è svolto dal primo febbraio, debba essere svolto in maniera continuativa. Nella sentenza del Tar Lazio si legge che “si profilerebbe distonico e disarmonico discriminare il servizio pregresso imponendone la continuatività onde valutarlo ai fini del punteggio finale nelle procedure concorsuali quale titolo ai sensi della impugnata Tabella A allegata, punti D.1.1. e D.1.2. al DM n. 995/2017, e invece considerare lo stesso quale idoneo requisito di ammissione – al concorso di cui all’art. 17 co. 7, d.lgs. cit. riservato ai docenti con pregresso attività di servizio – ove svolto in almeno tre anni scolastici “anche non continuativi negli otto anni precedenti” (art. 17, co. 7, d.lgs. N. 59/2017).

L’accoglimento

Date le premesse di cui sopra ed esaminati tutti gli atti della causa il TAR Lazio se è pronunciato definitivamente sul ricorso. Con questa sentenza breve vengono annullati i punti D.1.1. e D.1.2. della Tabella A allegata al D.M. n. 15.12.2017 n. 995. Il beneficio di questo provvedimento è stato esteso anche a favore anche dei concorrenti che non hanno proposto ricorso, dunque con efficacia erga omnes. A riguardo viene specificato che si tratta di atto generale effetti inscindibili (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 giugno 2018, n. 3622, p. 3).