Classi pollaio e le decisioni ponderate del Dirigente

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Classi pollaio, le responsabilità politiche sono certe. Fermarsi qui, significa, tener fuori quelle dei Dirigenti Scolastici, quando vanno oltre le disposizioni di legge. La formazione della classe necessita sempre di alcuni passaggi. Diversamente si arriva a soluzioni organizzative estreme, non previste dal nostro ordinamento.

Classi pollaio, le responsabilità a più livelli

Classi pollaio, le riflessioni intorno a questa scellerata organizzazione della classe, puntano il dito sulla componente politica e quella amministrativa.

La responsabilità della prima è conosciuta, votando la L.133/08, dalla quale è disceso il D.M.81/09 che ha autorizzato il più significativo taglio sulla scuola, quantificato in 8 miliardi di €. L’obiettivo fu raggiunto dalla coppia Gelmini Tremonti, alzando, tra l’altro, il rapporto alunni/insegnanti di 0,4 punti (art.64 Legge 133/08 e art. 2 comma 2 lettera e O.M.81/09).

A discendere sul banco degli imputati salgono  gli USR, i quali, però hanno, responsabilità ridotte, per via della loro natura amministrativa e non legislativa.

In questo contesto, quasi sempre non si considerano gli “spazi di manovra” dei Dirigenti Scolastici che hanno il compito di formare le classi. Quando la decisione è carente o non  rispetta la normativa vigente, allora interviene la magistratura, come nel caso da me commentato ieri.

La normativa non è rigida

Quando i Dirigenti Scolastici decidono di formare le classi devono tener presente la normativa vigente e mettere in atto alcuni passaggi. Il primo riferimento è il D.M.81/09. Si legge: ” Le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26. “…” Salvo il disposto dell’articolo 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino restiLe classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Nelle classi superiori il minimo è 27, il massimo 30.

Gli spazi di manovra concessi al Dirigente Scolastico

Dalla lettura del disposto si evince che i Dirigenti Scolastici hanno un minimo e un massimo di alunni/studenti “accettabili” per classe. E questo è già un elemento di flessibilità. Per inciso, però il massimo consentito, in alcuni casi non è coerente con quanto  previsto da un Decreto del Ministero dell’Interno (1992)che ha previsto “un massimo affollamento” in un numero non superiore a  26 persone ad aula (compresi alunni/studenti, insegnanti, sostegno, ecc). Proseguo nell’elenco. Per evitare di andare oltre questi numeri essi devono stabilire quanti alunni/studenti possono essere accolti nelle aule, valutando il rapporto cubatura/alunni (D.M. 18/12/1975). Contemporaneamente possono stabilire dei criteri di precedenza, deliberati dai Consigli di Istituto. Questi devono essere conosciuti dai genitori al momento delle iscrizioni. Se il numero degli iscritti non è compatibile con la normativa vigente, sarà necessario stilare una graduatoria dalla quale risulteranno gli studenti da invitare a iscriversi in Istituti vicini.

Breve considerazione

Questo è il ragionamento numerico che consente qualche maggiore riflessione e una relativa “libertà di decisione” ai Dirigenti. Resta il problema pedagogico della classe-pollaio che qualcuno considera tale solo se si superano i valori numerici consentiti, o che sostituisce (Ministro Bussetti) con l’espressione più neutra di “classi sovraffollate”. In altri termini, la formazione profonda, che prevede anche l’educazione e quindi la “cura” dello studente è gravemente compromessa nella classe pollaio.

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