Il personale ATA supplente della scuola che lavora part-time ha sempre il diritto ad ottenere il completamento d’orario. Ciononostante, qualche segreteria scolastica adotta un comportamento difforme dalla normativa che causa le proteste di qualcuno. Sarà bene, ai fini della comprensione del diritto sopra menzionato, precisare che cosa prescrive il regolamento delle supplenze del personale docente e ATA della scuola. I riferimenti si trovano in una circolare del Miur dello scorso 28 agosto e in un decreto ministeriale risalente al 13 dicembre del 2000.
Cosa dice in proposito la Corte Costituzionale
La Suprema Corte, con la sentenza 24214, aveva stabilito che, pur non essendo prevista alcuna condizione in tal senso all’articolo 40, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola 2006/2007, nel prevedere che il personale docente e Ata con rapporto a tempo determinato e con orario settimanale part time ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale. Sulla scorta di queste disposizioni, la CGIL Scuola di Pistoia ha emanato una comunicazione rivolta a tutte le scuole della provincia.
Conferimento delle supplenze al personale ATA
In virtù della fattiva collaborazione che ci contraddistingue, in seguito a numerose segnalazioni che pervengono a questa Organizzazione Sindacale, relative alle procedure seguite per il conferimento delle supplenze al personale ATA, siamo a ricordare che l’attribuzione di queste supplenze sono regolamentate dalla circolare 37856 del 28 agosto u.s. e dalla normativa in essa richiamata, la quale prevede fra l’altro al punto;
“ 2 – CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA” che.”…. L’art. 4 comma 1 del D.M. 13 dicembre 2000 n. 430, dispone che per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento …”
Si rimane a disposizione per ogni eventuale confronto.