Scuola, Decreto Rilancio: modifiche ai giorni di permesso Legge 104/92 per maggio e giugno 2020
Scuola, Decreto Rilancio: modifiche ai giorni di permesso Legge 104/92 per maggio e giugno 2020

Continua la nostra esposizione sulla normativa riguardante i permessi del personale docente e ATA della scuola e oggi ci occupiamo dei permessi per la legge 104 e quelli per matrimonio. L’art. 15, comma 3, stabilisce che “il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo, ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso”. Rispetto alla disciplina dell’istituto prevista per altri comparti, nella Scuola si registra una maggiore flessibilità per quanto riguarda l’utilizzo del permesso in esame, che può essere fruito anche anticipatamente all’evento matrimonio oppure entro i due mesi successivi. La clausola contrattuale prevede che il permesso debba essere fruito “in occasione del matrimonio” e, pertanto, in stretto collegamento temporale con l’evento. Il dipendente può anticiparmela fruizione di una settimana oppure differirne l’utilizzo entro i due mesi successivi, che è stato considerato un periodo di tempo congruo rispetto all’evento che giustifica la fruizione del permesso stesso.

Permessi per la legge 104/92

I permessi di cui all’art. 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati ai fini del raggiungimento dei limite fissato nei precedenti commi [per altri permessi] e non riducono le ferie e che possono essere fruiti anche in maniera frazionata, nella misura massima di 18 ore mensili.

Casi di part time verticale e orizzontale: Nel part time orizzontale, i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondono alle ore contrattualmente previste (ad esempio se il part time è di quattro ore al giorno, ciascuna delle tre giornate corrisponderà all’orario di lavoro previsto in quella specifica giornata). Nel caso invece di part time verticale, il permesso mensile di tre giorni deve essere ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate. A tale riguardo possono essere consultate le seguenti circolari:

  • Circolare 34 del 10 luglio 2000 dell’INPDAP (punto 8);
  • Circolare 133 del 17 luglio 2000 dell’INPS in cui al punto 3.2
  • Circolare 100 del 24 luglio 2012 dell’INPS in cui al punto 4, lett. a).

Di seguito riportiamo la risposta a domande della guida ARAN sui permessi.

FAQ

Di quali permessi può usufruire il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità?

E’ opportuno rilevare che l’art. 15, comma 6 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, si limita a chiarire alcuni aspetti della disciplina dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92. In particolare il CCNL afferma che tali permessi sono retribuiti, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti. Il successivo comma 7 dell’art. 15 sopra citato dispone, inoltre, il diritto del dipendente ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. Ne consegue che il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità potrà usufruire alternativamente, come sancito dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992, dei tre giorni di permesso retribuito oppure di due ore di permesso orario giornaliero retribuite. Tali ore, in base alle circolari INPDAP n. 49 del 2000 e n. 33 del 2002 e dalla circolare INPS n. 139 del 2002, possono essere così distribuite:

– due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore,

– una ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore.

Infine, si ritiene utile richiamare anche la circolare INPS n. 100 del 24 luglio 2012 intervenuta sulla materia.

Come devono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma 3, Legge 104/92?

Il CCNL del 29.11.2007, all’art. 15 comma 6, nel trattare tali tipologie di permessi, si limita a far presente che “…..non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.”. In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs 165/2001.

Le due diverse tipologie di permessi mensili (a giorni o ad ore) previsti dalla legge 104/1992 per i dipendenti disabili in situazione di gravità certificata possono essere cumulati o sono alternativi?

La Circolare INPS n. 45 del 1 marzo 2011 con oggetto “Permessi a favore di persone con disabilità grave. Art. 33 della legge n.104/92” nella parte della modalità di fruizione dei permessi per il dipendente in situazione di disabilità grave, chiarisce le modalità alternative di fruizione mensile degli stessi:

– 2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese;

– 3 giorni interi di permesso al mese;

– 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora. Tali ore, se fruite per l’intera giornata, comporteranno un abbattimento dell’orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).

La stessa Legge n. 104 del 5.02.1992 all’art. 33 sancisce chiaramente che la persona, portatrice di handicap maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3. Sembra, quindi, chiaro che non vi possa essere cumulo tra il diritto ai giorni di permesso retribuito e la riduzione giornaliera dell’orario

Qual è la portata delle disposizioni della legge n. 183/2010 che ha abrogato i requisiti della continuità e dell’esclusività e che conseguenze ha avuto sulla disciplina dei permessi ex lege 104/1992?

Si ritiene utile segnalare che in relazione alla legge n. 183/2010, così come novellata dal decreto legislativo n. 119/2011, sono state emanate le circolari n. 13/2010,n. 2/2011 e n.1/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che forniscono utili indicazioni sugli aspetti applicativi dei permessi in oggetto.

E’ possibile fruire consecutivamente del congedo biennale straordinario art. 42 D.Lgs 151/2001 e dei permessi Legge 104/92 senza che la dipendente riprenda servizio?

Per quanto riguarda le norme contrattuali, il CCNL del 29.11.2007, all’art. 15 comma 6, nel trattare tali tipologie di permessi, si limita a far presente che “…..non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.” Pertanto sulla base degli elementi forniti, le Istituzioni Scolastiche, nella loro autonomia e responsabilità, dovranno assumere le decisioni che ritengono maggiormente idonee alla soluzione del caso in esame.

I docenti ed il personale ATA possono usufruire dei permessi per assistenza familiari con disabilità di cui all’art. 33,comma 3 della Legge n. 104/1992 sia a giorni (tre giorni al mese) sia ad ore o invece i permessi ad ore si possono concedere solo ai portatori di handicap?

Sulla materia vi è una circolare del Dipartimento Funzione Pubblica, la n. 8/2008, che, sul punto, chiarisce: “ i portatori di handicap grave nnel corso del mese possono fruire alternativamente di:

-2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese ( comma 2 dell’art. 33);

-3 giorni interi di permesso a prescindere dall’orario della giornata (comma 2 dell’art. 33)

-18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere (solo qualora la frazionabilità ad ore sia prevista dal CCNL di riferimento)” .

Il CCNL Scuola non prevede la frazionabilità ad ore dei tre giorni di permesso, per cui il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità potrà usufruire alternativamente dei tre giorni di permesso retribuito non frazionabile ad ore, oppure, come sancito dall’art. 33, comma 6 della legge n. 104 del 1992, di due ore di permesso orario giornaliero retribuite.

Infine in base all’art. 33, comma 3, ai coniugi, parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti spettano 3 giorni al mese non frazionabili in ore ( per determinare i gradi di parentela o affinità il riferimento è al Libro I, Titolo V, articoli 74-78 del Codice Civile . A titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati).

La Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010, solo in particolari condizioni, estende le agevolazioni ai parenti e affini di terzo grado della persone con disabilità da assistere. Queste “eccezioni” sono fissate dall’articolo 24 della citata Legge 183/2010: i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

I permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 possono essere fruiti dal dipendente nei giorni di chiusura prefestiva deliberati dal Consiglio di Istituto? In particolare è legittimo giustificare con un permesso art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 un’assenza dal servizio in una giornata in cui, su specifica Delibera del Consiglio di Istituto, l’Istituzione scolastica è chiusa e quindi non è prevista alcuna prestazione del servizio?

Le modalità per usufruire dei permessi ex L.104 sono regolamentati dagli artt. 42 e 53 del Testo coordinato -Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e Decreto Legislativo 23 aprile 2003, n. 115. Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 20 del 20 maggio 2016, in materia di assistenza ai disabili, ha chiarito che in caso di necessità di assistenza del disabile durante la fruizione delle ferie o della chiusura aziendale, il godimento del permesso sospende la fruizione delle ferie. Per questo motivo secondo il Ministero si applicherà il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile rispetto a quelle tecnico organizzative dell’azienda. Quindi, sebbene il datore di lavoro possa decidere ai sensi dell’art. 2109 c.c. il periodo di godimento delle ferie annuali ed in ragione delle esigenze produttive, prevedere una programmazione della fruizione delle ferie, ovvero la chiusura dello stabilimento per fermo produttivo, resta escluso che possa negare la fruizione dei permessi ex Legge 104/92 durante il periodo di ferie già programmate.

Rimane sempre per il datore di lavoro la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità della assistenza del disabile.

(Fonte: ARAN)