Il Ministero dell’Istruzione ha emesso la nota N. 45988 (datata 17 ottobre 2018) avente come oggetto il ‘contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’ a. s. 2001/02 per l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento – sentenza Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici ex art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/18.’
Diplomati magistrale ultime notizie: con la nota N. 45988 il Miur ordina il licenziamento di migliaia di insegnanti
Nella nota, il dicastero di Viale Trastevere richiama ‘l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di adottare tutti i provvedimenti conseguenti al rigetto, nel merito, dei ricorsi originariamente proposti dalla nominata tipologia di aspiranti docenti, in attuazione di quanto previsto dalla legge in epigrafe. A tal fine si ricorda, come già precisato da questa Direzione Generale, tra l’altro con la nota AOODGPER. n. 37856 del 28 agosto 2018, che l’esigenza di dare esecuzione – entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca – alle numerose sentenze favorevoli all’Amministrazione rese nel corso degli ultimi mesi sul contenzioso in oggetto, impone di dar corso agli adempimenti nelle regioni di rispettiva competenza.’
Nessun ripensamento, il Miur chiede di formalizzare il procedimento tramite apposito decreto
Dunque, come si legge in una nota pubblicata da Anief, nessun ripensamento, nessun dietrofront dettato dal buon senso. Il Miur, attraverso la suddetta nota N. 45988 chiede di “formalizzare con apposito decreto la risoluzione dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato già stipulati dai docenti destinatari di sentenza di rigetto, a mente dei già citati commi 1 e 1-bis dell’art. 4 della L. 96/18, procedendo” sia “alla revoca della nomina dei docenti di ruolo abilitati magistrali con conseguente risoluzione, entro e non oltre il termine prescritto di 120 giorni, dei contratti a tempo indeterminato a suo tempo stipulati”, sia “alla conversione, in ragione delle medesime esigenze di continuità da assicurare nelle classi, del contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto 2019) a suo tempo stipulato a seguito di pronunce non definitive, in contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019′.
Ecco il contenuto della Nota Miur N. 45988