Molti diplomati magistrali ci stanno segnalando di essere stati convocati dalle varie scuole per la nota che è arrivata da parte del ministero. Si tratta di quella in cui viene chiesto agli uffici scolastici regionale di monitorare i provvedimenti favorevoli all’amministrazione che siano stati applicativi della sentenza dell’adunanza plenaria. L’elenco delle sentenze è disponibile anche in Diplomati magistrali, nota ufficiale Miur: adempimenti per il depennamento.

Riserva ancora operante

Al riguardo è importante chiarire che tutti i ricorrenti inseriti in Gae in attesa della sentenza di merito negativa, non possono essere depennati. Pertanto non bisogna accettare nessuna modifica di contratto, come qualche ufficio scolastico prova in qualche caso anche con violenza a far sottoscrivere, perché il contenzioso è tuttora pendente e la clausola risolutiva espressa non può ancora essere applicata.

Azioni di tutela

Chi erroneamente ha accettato la trasformazione del contratto da tempo indeterminato a tempo determinato deve contattare immediatamente lo studio legale che ha patrocinato il ricorso per metterlo in condizione di operare una diffida alla scuola utile al ripristino della propria posizione. Nell’occasione è consigliabile chiedere se è stata calendarizzata la sentenza di merito relativa al proprio ricorso. In tanti casi questo non è ancora avvenuto ed un licenziamento anzitempo andrà prontamente impugnato.

Conferma dei ruoli

La tutela del ruolo è disciplinata dal testo unico del 99. Il docente che supera positivamente l’anno di formazione e prova ottiene il diritto a stipulare il contratto a tempo indeterminato. La validità dell’anno di prova, ripetibile una sola volta nella vita (in caso di esito negativo) viene riconfermata anche nella bozza di decreto del prossimo concorso straordinario. Al riguardo bassi leggere quanto viene scritto al comma 5 dell’articolo 10 relativo alle graduatorie di merito regionali: “I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.