Molti docenti si chiedono se al superamento delle ore funzionali siano esonerati dal partecipare agli impegni pomeridiani. La risposta è no. A tale riguardo, un Dirigente Scolastico ha sanzionato con richiamo scritto una docente che non solo era arrivata con mezz’ora di ritardo al collegio docenti, ma si era allontanata prima che fosse finito.
La docente sanzionata non accetta la decisione del DS e avvia il ricorso. A suo parere nessun illecito disciplinare era previsto né dalla legge né dal contratto collettivo. Pertanto il provvedimento era viziato da eccesso di potere poiché l’uguaglianza giuridica dei docenti nel collegio non attribuiva al dirigente il potere di sanzionarla. Per di più il codice disciplinare della scuola era stato modificato dopo quell’episodio prevedendo espressamente il divieto di allontanamento senza autorizzazione.
La docente si era giustificata dicendo che l’orario iniziale era stato anticipato da una comunicazione errata recante una data precedente alla prima comunicazione e quindi non ne aveva tenuto conto. Inoltre, prima della fine del collegio docenti aveva ricevuto una telefonata da un proprio familiare e si era dovuta allontanare urgentemente, senza riuscire ad avvisare il DS.
Se la docente avesse ragione quindi ognuno potrebbe arrivare o andarsene da un collegio docenti a proprio piacimento, gestendo liberamente il numero totale delle ore delle attività funzionali…Se così fosse diventerebbe aleatoria la presenza di chi lo compone.
Il ricorso al Tar
Il ricorso della docente è stato respinto dal Trib. Modena Sez. lavoro per i seguenti motivi:” È vero che i docenti hanno pari dignità all’interno del collegio, ma ciò significa che ciascuno di loro ha gli stessi diritti e i medesimi doveri in relazione alle competenze decisionali, proprie del collegio, non che ciascuno gestisca liberamente il numero complessivo delle ore delle attività funzionali a seconda delle proprie esigenze. Ciascun docente è tenuto a partecipare alle riunioni del collegio docente – dall’inizio fino a quando non terminano – salva la facoltà di assenze giustificate, il che non è avvenuto nel caso di specie ove né il ritardo iniziale né l’allontanamento anticipato risultano avere avuto plausibile giustificazione e l’assenza non era nemmeno giustificata – ammesso che possa ritenersi una giustificazione – il fatto di avere già superato il numero complessivo delle ore di attività funzionali.
Legittimità della sanzione
Quanto poi alla sanzione irrogata, ex art. 91 del medesimo CCNL le sanzioni risultano quelle previste dal titolo I, capo IV, parte terza del D. Lgs.n. 297 del 1994, fra le quali v’è anche l’avvertimento scritto e non può rilevare che le norme che prevedono le sanzioni siano state abrogate dall’art. 72 D.Lgs. n. 150 del 1999 poiché il rinvio deve ritenersi recettizio e, quindi, le sanzioni in esse previste irrogabili finché è vigente il citato art. 91, essendo le norme incorporate nel citato art. 91 che rinvia a esse. Dunque legittimamente alla docente è stata irrogata la sanzione dell’avvertimento scritto“
Il contratto collettivo
L’art. 29 del contratto collettivo prevede fra i doveri dei docenti la partecipazione dei docenti a quaranta ore annuali di attività funzionali e lo stesso codice di comportamento disciplinare invocato dalla ricorrente prevede all’art. 10/2 che i docenti limitino le assenze dal lavoro a quelle strettamente necessarie. Fra gli obblighi dei docenti v’è anche quello di essere presente al collegio docenti (ex art. 29/2 CCNL).