Scuola ed emergenza coronavirus, decreto 'Cura Italia': polemica su 85 milioni per didattica a distanza

Continuano ad arrivare segnalazioni di titoli falsi nelle graduatorie ATA. Da poco avevamo riferito dell’avvio da parte del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, di una serie di controlli a tappeto in tutte le scuole italiane a seguito dello scandalo “Diplomat”. Ieri la nota numero 8320 dell’Ufficio scolastico provinciale di Torino che chiede controlli serrati sulle graduatorie ATA per segnalazioni pervenute di titoli conseguiti e servizi svolti presso scuole paritarie di altre regioni. Ma, come vengono effettuati i controlli e cosa rischiano i candidati?

Titoli falsi ATA: controlli sulle graduatorie

Con la nota 8320 l’Ufficio di Torino invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione in sede di verifica e convalida dei titoli. Si possono, infatti, verificare errori che dipendono: dall’Amministrazione ovvero valutazione erronea dei titoli o errori materiali (correggibili con reclamo, art. 9 Dm 640/2017); oppure dall’aspirante che può presentare dichiarazioni false. In quest’ultimo caso si richiama l’art. 7 del Dm 640/2017 e soprattutto il comma 5 dell’art. 8 dello stesso Dm secondo il quale: “Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”. Riguardo poi la circostanza che le graduatorie per il conferimento di supplenze diventano definitive una volta decorso il termine per provvedere sui reclami avverso graduatorie provvisorie, la nota chiarisce che questo “non implica affatto che esse acquistino il carattere della irretrattabilità e non ammettano in base ai principi generali l’esercizio del potere di autotutela”.

ATA: i rischi per i candidati che dichiarano titoli falsi

Le conseguenze per il candidato che dichiara di possedere titoli falsi (titoli di studio o servizio svolto) sono quelle previste dall’art. 8 c. 2 e comma 4 del Dm 640/2017: ”L’Amministrazione dispone l’esclusione degli aspiranti che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false”. Dunque il candidato può essere escluso dalle graduatorie d’Istituto ATA. Inoltre, oltre all’esclusione dalle graduatorie è prevista anche l’irrogazione di sanzioni (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). Le scuole in sede di verifica del conseguimento del diploma del candidato devono contattare la scuola paritaria dove questo è stato ottenuto. Mentre, per ciò che riguarda la verifica del servizio svolto presso scuole paritarie può essere richiesta conferma all’Inps, sul regolare versamento contributivo. Le istituzioni scolastiche provvederanno poi a fare le opportune dichiarazioni e nel caso segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica.