ATA, aspiranti con titoli falsi esclusi da graduatorie: la nota di Milano

S’intensificano i controlli sui titoli ATA falsi. L’Ufficio scolastico territoriale di Milano, a seguito di segnalazioni, ha diramato ieri 8 novembre una nota relativa ai controlli da fare sui candidati ATA presenti nelle graduatorie. L’oggetto della circolare è: ‘Graduatoria di circolo ed istituto DM 640/17 personale ATA – requisiti di ammissione, titoli culturali e titoli di servizio degli aspiranti‘. Di non tanto tempo fa era, invece, la circolare di Torino, che abbiamo trattato in un articolo precedente, con la quale si davano le indicazioni per le verifiche sugli aspiranti supplenti ATA da fare da parte delle scuole, nonché i rischi che corrono i candidati.

Controlli titoli aspiranti ATA: la nota di Milano 

Le segnalazioni giunte nell’Ufficio scolastico di Milano riguardano requisiti di ammissione, titoli conseguiti e servizi svolti presso scuole paritarie. Il caso non è nuovo certamente, ma dopo l’inchiesta agrigentina ‘Diplomat’, pare si siano intensificati i controlli da parte delle scuole in fase di verifica delle graduatorie ATA.  Nella fase di costituzione delle graduatorie di istituto si possono verificare differenti tipologie di errori, ricorda la nota di Milano. L’errore può essere imputabile: all’Amministrazione (erronea valutazione dei titoli o un errore materiale) oppure all’aspirante (attraverso la presentazione di dichiarazioni non veritiere o errate oppure dolosamente false). Per quanto riguarda la seconda tipologia di errore e la validità dei dati e i controlli da effettuare, si richiamano: l’articolo 7 del DM 640 30 agosto 2017; l’articolo 8, comma 5 “Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”; l’articolo 241 nonies della legge 241/1990. In particolare, con la sentenza numero 1217 del 13 marzo 2017 il Consiglio di Stato ha preso in esame gli elementi tra l’Amministrazione e il potere di autotutela. In base all’articolo 8, comma 2 e comma 4 del DM 640 del 30 agosto 2017: “L’Amministrazione dispone l’esclusione degli aspiranti che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false”.