Concorso straordinario: il servizio prestato nelle sezioni primavera

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La validità del servizio prestato nelle sezioni primavera, come requisito di accesso al prossimo concorso straordinario, è oggetto di attenzione. In particolare, i requisiti richiesti ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 sono disposti al comma 1, lett. b) che prescrive di aver svolto «nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente nella scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Tuttavia nulla viene detto circa quanto esposto in premessa. In attesa che il Miur pubblichi delle FAQ esplicative conduciamo un rapido excursus delle normative esistenti in materia.

L’esordio

La legge finanziaria per il 2007 introdusse una disposizione normativa che prevedeva la costituzione in via sperimentale di sezioni primavera da aggregare alla scuola dell’infanzia, per accogliere i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l’infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia. I riferimenti normativi successivi, relativi alle sezioni primavera, si trovano nella legge 107/2015 e nel decreto 335/2018 di aggiornamento delle Gae.

Decreto attuativo della L.107

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 fu emanato in attuazione dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Si tratta dell’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Le finalità sono contenute all’articolo 3 del decreto legislativo in questione. In particolare, al comma c), è scritto che “accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica”.

Riconoscimento servizio sezioni primavera

Col decreto numero 335 del 23 aprile 2018, per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il Miur riconobbe e valutò il servizio prestato, a partire dall’anno scolastico 2007/2008, nelle sezioni primavera di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n.296, di seguito denominate “sezioni primavera”, a coloro che sono in possesso del titolo di accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia. In particolare si osservi l’articolo 3 comma 5 in cui viene scritto che il servizio prestato presso le sezioni primavera è riconosciuto e valutato in occasione del primo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, lettera C, della legge 27 dicembre 2006,n.296.

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