La questione relativa al preavviso per la richiesta del congedo parentale post partum è piuttosto controversa. Il quotidiano economico ‘Italia Oggi’, sul numero odierno di martedì 20 novembre, ha risposto al quesito posto da un’insegnante di ruolo della scuola primaria, attualmente in congedo obbligatorio post partum, congedo che scadrà il prossimo 20 dicembre. La segreteria della scuola ha chiesto un preavviso di quindici giorni per la domanda del congedo parentale che la maestra intende chiedere per questioni personali: ‘ma i giorni di preavviso non sono stati ridotti a cinque?’ si chiede l’insegnante.

Preavviso congedo parentale post partum: legge e contratto non vanno di pari passo

‘Italia Oggi’ ha risposto al quesito della maestra, partendo dalla questione legata al fatto che le norme contrattuali potrebbero prevalere sulla normativa di legge. In questo caso, però, si fa affidamento all’articolo 7 comma 1, lettera c) della legge N. 80 del 15/06/2015, secondo cui il genitore ‘è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni’ e non di norma ‘quindici giorni prima della data di decorrenza del congedo parentale‘ come invece viene indicato dall’articolo 12 comma 7 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 2006/2009. ‘Italia Oggi’ sottolinea che il compromesso ideale sarebbe rappresentato da ciò che viene indicato dal comma successivo del suddetto articolo 12, ovvero il comma 8, in base al quale ‘in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto dei termini di cui al comma 7, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro’.