Scuola, precariato e ricostruzione carriera ultime notizie: Miur nuovamente condannato
Scuola, precariato e ricostruzione carriera ultime notizie: Miur nuovamente condannato

Il dirigente scolastico non può sospendere il docente: lo ha ribadito una sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna, in merito ad una sospensione inflitta ingiustamente da un preside ad una docente. La sanzione di sospensione di 10 giorni, pertanto, non è applicabile. Ne ha parlato il quotidiano economico ‘Italia Oggi’ sul numero odierno di martedì 20 novembre, sottolineando come il Ministero dell’Istruzione sia rimasto fermo alla circolare 88/2010, in base alla quale imponeva ai dirigenti scolastici la sospensione dei docenti, senza trasmettere gli atti all’ufficio dei provvedimenti disciplinari.

I dirigenti scolastici non possono sospendere i docenti: la sentenza di II grado

Viene sottolineato il fatto che tutti i giudizi che sono stati promossi nei vari Tribunali, in merito all’impugnazione di tali provvedimenti disciplinari comminati dai dirigenti scolastici, si sono conclusi con l’annullamento o la declaratoria di nullità della sanzione inflitta al docente.
Tra l’altro, in molti casi, il Miur è stato condannato al pagamento delle spese con grave danno alla finanza pubblica e conseguente responsabilità per danno erariale.
Il dirigente scolastico, pertanto, è competente all’irrogazione diretta soltanto delle sanzioni disciplinari della censura e dell’avvertimento scritto. Pertanto per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi, come le sospensioni, ‘Il dirigente deve trasmettere la notizia del fatto all’ufficio per i procedimenti disciplinari istituito presso l’ufficio scolastico regionale’.
Tale principio resta valido anche dopo la pubblicazione del decreto Madia che attribuisce ai diligenti scolastici il potere di applicare la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni. Il suddetto decreto, infatti, ha introdotto una mera norma procedurale, che non ha rilevanza sul fatto che ‘per il personale docente, a differenza di quanto previsto per il personale Ata, non è prevista la sanzione della sospensione fino a 10 giorni‘.