Rubrica: “Le risposte ai vostri quesiti” del 26/11 – Vi presentiamo in questo articolo le risposte ai quesiti dei nostri lettori, curata dal Prof. Luciano Scandura, responsabile dell’Associazione dei docenti MSA.
I requisiti per partecipare al Concorso straordinario per DM
Rossana – Buongiorno, ho diploma magistrale del 1997 e una laurea in scienze pedagogiche LM-85 con 24 CFU conseguiti. Inoltre ho svolto nell’anno 2015/2016 un anno di servizio nella scuola statale e 4 anni di servizio nelle scuole paritarie private. Ho i requisiti per partecipare al concorso magistrale straordinario?
Prof. Scandura Luciano – Gentile Rossana, nel bando di concorso in oggetto all’art. 3 comma 1 si legge: “Ai sensi dell’art. 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso dei seguenti titoli:
– titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali,
almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.
Quindi, alla luce di quanto letto lei non può partecipare. Tuttavia, la informo che l’Associazione MSA ha avviato un ricorso per consentire di partecipare al concorso straordinario anche a quei docenti come lei, che altrimenti non potrebbero accedervi.
Allego, a questo punto, il ricorso di suo interesse. Noterà che, tra le categorie di possibili partecipanti all’azione giudiziaria, sono annoverati al punto A) i docenti con diploma magistrale (titolo anche rilasciato al termine della scuola magistrale triennale o quinquennale, conseguito entro l’a.s 2001/02) o laureati in scienze della formazione primaria, in possesso di 2 anni di servizio (specifico e non, sulla materia o sul sostegno) presso le scuole paritarie.
Copi e incolli sul browser il seguente link:
Spezzoni d’orario per il personale ATA (Collaboratori scolastici): la risposta MASA
Claudio – Buongiorno, sono occupato presso una scuola paritaria con contratto di Collaboratore scolastico di 26 ore e sono iscritto nella terza fascia ATA nello stesso profilo. Questa settimana mi ha chiamato una scuola statale per un contratto a tempo determinato a 36 ore fino al 30 giugno in qualità di CS. Dopo essermi presentato alla convocazione ho chiesto di spezzare l’incarico accettando solo 10 ore. L’applicato di segreteria mi ha detto che non poteva fare questo e ha dato le 36 ore ad un’altra persona collocata dietro di me in graduatoria. Vorrei sapere se la procedura è stata corretta. Grazie.
Prof. Scandura Luciano – Gentile Claudio, all’art. 4 del Decreto n. 430 del 13/12/2000 “Regolamento Supplenze ATA” si legge:
“1. L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.
2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell’orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime”.
La suddetta normativa riguarda solo il personale che abbia un contratto nella scuola statale, mentre non è applicabile per i contratti negli istituti privati. Di conseguenza, la procedura della segreteria è stata corretta: lei non aveva diritto a chiedere il frazionamento.